Il decimo correttivo al decreto legislativo 118/2011, predisposto dalla commissione ARCONET, sarà emanato per aggiornare le modalità di contabilizzazione degli investimenti pubblici al codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 ed alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.
Nella sua formulazione vigente, il principio contabile di cui all’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 al paragrafo 5.4, fermo restando che l’entrata posta a copertura della spesa di investimento sia stata interamente accertata nell’esercizio in corso, in quanto trattasi di risorse finanziarie erogate in un’unica soluzione prima della realizzazione dell’investimento, prevede la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo se si è in presenza di un impegno giuridicamente perfezionato, che non sia la semplice progettazione, ovvero che risulti avviato il procedimento di gara per l’affidamento dei lavori.
Il d.lgs 118/2011 con tale assunto, in deroga alla disciplina ordinaria prevista dall’articolo 183 comma 3 del TUEL, che prevede la possibilità di coprire con il FPV tutte le spese degli esercizi successivi relative ad investimenti per lavori pubblici solo a seguito di gara formalmente indetta, con aggiudicazione definitiva entro l’esercizio successivo, specifica che si possono finanziare con il FPV tutte le spese all’interno del quadro economico di un investimento qualora venga rispettata una delle seguenti ipotesi:
Orbene, la formulazione del principio contabile 4/2, così come sopra declinata, ha creato non pochi problemi agli Enti nel valutare quali impegni di spesa del quadro economico dell’opera presentassero i presupposti per consentire il mantenimento del FPV a copertura degli impegni di spesa da pagare negli esercizi successivi.
La difficoltà per gli Enti è quella di dimostrare di aver effettivamente e concretamente avviato il procedimento di impiego delle risorse per la realizzazione dell’investimento. Di sicuro il fondo pluriennale vincolato non può formarsi con le spese di progettazione; con un impegno in uscita riconducibile ad un “atto preliminare e prodromico” all’avvio di una gara, come per esempio il solo versamento del contributo all’Autorità nazionale anti corruzione.
Possono confluire nel FPV le spese relative all’intero quadro economico, qualora siano state impegnate nell’esercizio talune spese tecniche dalle quali possa palesarsi la volontà di realizzare l’opera pubblica, come quelle per la direzione lavori, oppure per il coordinamento sicurezza in fase esecutiva delle opere, come pure le spese per autorizzazioni ulteriori rispetto a quelle comunali.
La difficoltà nel dimostrare l’avvio del procedimento di impiego delle risorse accertate ha costretto gli Enti a far confluire tali risorse nel risultato di amministrazione, con tutte le conseguenze del caso.
Ed ecco che viene in soccorso il decimo correttivo al d.lgs. 118/2011 che amplia le possibilità concesse agli enti per la costituzione ed il mantenimento del Fondo pluriennale vincolato, palesando di fatto la distanza temporale tra l’accertamento dell’entrata e l’imputazione della spesa.
Infatti, il decreto di aggiornamento modificherà il paragrafo 5.4 del principio contabile allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 prevedendo la costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa se risultano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) ed almeno una di quelle declinate alle lettere da c) ad e):
Tale decreto di aggiornamento introdurrà, altresì, il nuovo paragrafo 5.4.11 del principio contabile allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 che segnala la rilevanza della “prenotazione della spesa” in assenza di impegni imputati negli esercizi successivi. In questo caso la prenotazione delle spese del quadro economico dell’opera relative a gare formalmente indette si rende necessaria altrimenti sarà preclusa la possibilità di costituzione del fondo pluriennale vincolato.
Dello stesso tenore è anche la novità in materia di costituzione e conservazione del FPV per le spese relative al livello minimo di progettazione se di importo pari o superiore a 40.000 euro ma solo se formalmente attivate le procedure di affidamento.
Resta solo da attendere che il decreto di aggiornamento entri in vigore per comprendere se le novità che esso apporterà al d.lgs. 118/2011 interesseranno già i rendiconti dell’esercizio 2018.
Fonte: articolo di Mario Galasso - Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti