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Gazzetta Ufficiale: pubblicate linee di indirizzo per nuova contabilità Enti Locali

lentepubblica.it • 12 Marzo 2015

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2015 è stata pubblicata la deliberazione della Corte dei Conti del 17 febbraio 2015 n. 4/SEZAUT/2015/INPR recante “Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli Enti locali (d. lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal d. lgs. n. 126/2014)”

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in virtu’ delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 166 e ss. della l. n. 266/2005 e negli artt. 1 e 3 del d.l. n. 174/2012, e’ tenuta a redigere linee guida per le attivita’ degli organi di revisione contabile degli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni) e degli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi.

Alla Sezione e’ attribuito dalla legge un potere che si sostanzia nell’esercizio di una funzione regolativa tecnica nel momento in cui le Linee guida, nella modalita’ del «questionario», assumono una forma di prescrizione puntuale.  Le Linee guida, se per consolidata tradizione assumono solitamente la forma di questionari con un preciso percorso di analisi contabile e gestionale, possono consistere anche nell’emanazione di indirizzi per l’attivita’ di controllo. In questa prospettiva, infatti, sono state adottate deliberazioni con le quali sono state impartite raccomandazioni agli organi di revisione a seguito della situazione creatasi con la proroga dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione 2013 e 2014 degli enti locali (deliberazioni Sezione delle autonomie n. 23/2013/INPR e n. 18/2014/INPR).

In questo quadro, in concomitanza con l’entrata in vigore delle disposizioni volte all’armonizzazione degli ordinamenti contabili degli enti territoriali, si ritiene di dover fornire indicazioni di principio ed operative su alcuni profili di particolare rilevanza, anche al fine di orientare l’uniformita’ dei comportamenti degli organi di revisione contabile e le correlate attivita’ di controllo delle Sezioni regionali della Corte.

La presente deliberazione e’ anche finalizzata a fornire agli enti (Regioni ed Enti locali) uno strumento di orientamento per affrontare correttamente le operazioni propedeutiche all’adozione degli schemi di bilancio armonizzati, tra cui quelle di riaccertamento straordinario dei residui unite alla determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilita’, segnalando al contempo le criticita’ che potrebbero emergere da un’applicazione non coerente dei principi contabili, tenendo conto delle finalita’ della riforma, dell’impatto sul procedimento amministrativo, nonche’ delle responsabilita’ della dirigenza nell’attuazione delle nuove regole contabili.

L’armonizzazione e’ anche sede di verifica del necessario allineamento delle scritture contabili tra i diversi livelli di governo, secondo una logica di integrazione e collaborazione istituzionale.

Considerato lo specifico punto del programma delle attivita’ di controllo per l’anno 2015 (cfr. punto 6 della deliberazione n. 1/SEZAUT/2015/INPR) prevede che la Sezione delle autonomie fornisca indicazioni in merito alle operazioni propedeutiche all’applicazione dei nuovi principi contabili e all’adozione degli schemi di bilancio armonizzato, con particolare riferimento al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, finalizzate alla cancellazione o alla reimputazione delle poste in conto residui risultanti dall’attivita’ di ricognizione e alla costituzione di appositi fondi (Fondo pluriennale vincolato; Fondo crediti di dubbia esigibilita’ con vincolo nell’avanzo di amministrazione).

Il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di Regioni ed Enti locali e l’istituzione di un «idoneo» Fondo crediti di dubbia esigibilita’, costituiscono strumenti basilari per l’avvio della nuova contabilita’ e per la salvaguardia dell’equilibrio unitario della finanza pubblica, che trova nei novellati artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. il parametro cui deve informarsi l’attuazione della predetta disciplina (in tal senso, cfr. C. cost., sentenza n. 88 del 2014).

Tali operazioni straordinarie, che non devono coinvolgere soltanto le competenti strutture tecniche delle Amministrazioni, vanno condotte secondo i principi di prudenza ed effettivita’, cosi’ da far emergere il reale stato di salute finanziaria degli enti territoriali, in una visione allargata agli andamenti gestionali degli organismi partecipati.

Pertanto, la sezione delle autonomie della Corte dei Conti delibera di i adottare le unite linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilita’ delle Regioni e degli Enti locali (decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126) che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

Le suddette indicazioni sono rivolte anche agli Organi di revisione delle Regioni e degli Enti locali, operanti nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, nei limiti di compatibilita’ con gli specifici ordinamenti. La presente deliberazione sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 

Consulta il documento completo: LINEE DI INDIRIZZO PER IL PASSAGGIO ALLA NUOVA CONTABILITA

 

 

 

FONTE: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

 

 

 

 

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