lentepubblica


Sanzioni su imposta di registro: non basta registrazione on line del notaio

lentepubblica.it • 1 Dicembre 2016

notariliLa via telematica non incide sulle regole generali: sono le parti a essere chiamate in cassa per il recupero dell’imposta suppletiva in caso di errori nell’autoliquidazione.

 

In tema di imposta di registro il notaio rogante che in sede di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del Dlgs 463/1997, è responsabile d’imposta, ma i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano sempre le parti sostanziali dell’atto alle quali è legittimamente notificato l’avviso di liquidazione anche se le stesse hanno provveduto a versare al notaio la somma dovuta a titolo di imposte.

 

È quanto statuito dai giudici della Ctr di Campobasso, con la sentenza 485 del 14 ottobre 2016.

 

La vicenda processuale

 

Il contenzioso esaminato dai giudici di secondo grado trae origine dal ricorso proposto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso avverso un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate per il recupero delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, relative alla registrazione, per via telematica, di una compravendita di beni immobili. Le imposte dovute erano risultate non versate dal notaio. In sede contenziosa, il ricorrente eccepiva la carenza di legittimazione passiva, essendo il notaio l’unico soggetto responsabile, in quanto unico legittimato a effettuare il versamento e per il cui pagamento, peraltro, aveva già provveduto il ricorrente a corrispondere la relativa somma. L’ufficio resisteva in giudizio e sosteneva la responsabilità solidale del contribuente, richiamando il principio di solidarietà passiva nel pagamento delle imposte previsto dall’articolo 57 del Dpr 131/1986, in base al quale restano obbligati al pagamento delle imposte anche i contraenti, i quali possono agire in regresso nei confronti dell’ufficiale rogante.

 

La Ctp di Campobasso, con la sentenza 121/2/11 del 24 marzo 2011, accoglieva il ricorso. La pronuncia veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate, che deduceva in giudizio l’erroneità e la non condivisibilità della stessa. L’ufficio faceva altresì presene che la modifica della modalità di pagamento delle imposte, dal 1997 in via telematica, non poteva certo aver inciso o modificato il principio di responsabilità solidale di cui al richiamato articolo 57 del Dpr 131/1986.

 

Decisione

 

La Ctr del Molise, con sentenza 485/2016, ha ritenuto fondato l’appello dell’Agenzia delle Entrate. I giudici di merito, dopo aver premesso che la problematica dedotta in giudizio doveva essere ricondotta, sostanzialmente, alla individuazione dei soggetti obbligati alla corresponsione delle imposte, ha poi ritenuto sufficiente rinviare, con motivazione per relationem (oramai pacificamente ammessa), ai principi affermati dalla giurisprudenza e dai quali non aveva ragione di doversi discostare. In forza di un consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, è pacifico che, in tema di imposta di registro, il notaio rogante che in sede di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, secondo le disposizioni del Dlgs 463/1997, è responsabile d’imposta, ma i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano sempre le parti sostanziali dell’atto alle quali è legittimamente notificato l’avviso di liquidazione. Dunque, ha così riformato la sentenza di prime cure e confermato gli avvisi di liquidazione impugnati.

 

Il Collegio, in ultimo, in relazione al regime delle spese, ha ritenuto sussistenti i giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti, posto che i contribuenti sono stati esposti a un doppio pagamento, non essendo contestata in atti “la circostanza dell’avvenuta corresponsione, al momento del rogito, da parte dei contribuenti in favore del Notaio, delle somme che quest’ultimo avrebbe dovuto versare a titolo di imposta, e non lo ha fatto, esponendo i contribuenti appellati alla pur legittima azione dell’Agenzia, ma costringendoli, tuttavia, ad una successiva azione di regresso nei confronti del Notaio (…)”.

 

Osservazioni

 

Come sopra rappresentato, la pronuncia è in linea con l’orientamento consolidato della Cassazione che, in tema di imposta di registro, riconosce sempre la responsabilità a carico delle parti.

 

Specificamente, con la sentenza 9952/2015, la Corte suprema, richiamando, tra l’altro, anche un’altra pronuncia del 2015 (ordinanza n. 5016 del 12 marzo), ha ribadito che “in tema di imposta di registro, anche nel caso in cui, in seguito alla stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare, il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme dovute, permane comunque il vincolo solidale a carico delle parti contraenti. (…). Ne consegue che i contribuenti appellati sono obbligati, con vincolo di solidarietà con il Notaio rogante, al pagamento delle imposte di che trattasi, essendo riservata all’Amministrazione Finanziaria, in qualità di creditore, la scelta dell’obbligato al quale rivolgersi”.

 

In taluni casi, ad esempio, nell’ipotesi del recupero dell’imposta suppletiva, l’avviso di liquidazione è emesso solo nei confronti delle parti contraenti. In base all’articolo 10, lettera b), del Dpr 131/1978, sono obbligati a richiedere la registrazione “i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati”. Completa il quadro normativo, in merito all’individuazione dei soggetti obbligati alla corresponsione delle imposte, l’articolo 57, comma 1, del medesimo Dpr 131, secondo cui, “Oltre i pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti contraenti, le parti in causa…”.

 

Come affermato dai giudici della Ctr di Campobasso, l’ambito di applicazione della disposizione da ultimo citata non ha subito modifiche a seguito dell’introduzione della registrazione telematica e dal regolamento adottato con Dpr 308/2000. L’articolo 3-bis del richiamato Dlgs 463 prevede, al comma 2, che “Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonché le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali è attivata la procedura telematica, sono presentate su modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria…”. E il successivo comma 3 stabilisce che “In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione…”.

 

Per quanto concerne le procedure relative al controllo della regolarità dell’autoliquidazione e del versamento delle imposte svolto dagli uffici territorialmente competenti, l’articolo 3-ter del medesimo Dlgs dispone che “Gli uffici controllano la regolarità dell’autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall’atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta [principale]versata. Il pagamento è effettuato, da parte dei soggetti di cui all’articolo 10, lettera b)… (ossia i notai), entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica…”.

 

La notifica effettuata entro i termini stabiliti di 60 giorni dalla presentazione del modello unico informatico è diretta al notaio responsabile della registrazione e consente una modalità di pagamento celere nel termine di quindici giorni (entro il quale il notaio deve ottemperare), senza applicazione di sanzioni e interessi. L’Amministrazione finanziaria, con la circolare 6/2003, al paragrafo 3, ha precisato che “L’imposta richiesta dall’ufficio [entro 60 giorni dalla presentazione del modello informatico], in quanto diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione è principale (articolo 42, comma 1, del Testo Unico…)”. Pur nel silenzio del citato decreto legislativo 463/1997, all’imposta richiesta in pagamento dagli uffici – previa verifica della regolarità dell’autoliquidazione effettuata oltre il termine di 60 giorni dalla registrazione – è da attribuirsi natura suppletiva. In tali ipotesi, si procede al recupero dell’imposta dovuta con avviso di liquidazione notificato esclusivamente alle parti, obbligate al pagamento, ai sensi dell’articolo 57 del Dpr 131/1986.

 

Nel contenzioso esaminato dai giudici della Ctr del Molise, l’ufficio aveva emesso, per il recupero dell’imposta “suppletiva”, l’avviso di liquidazione solo nei confronti delle parti contraenti.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Nunziata Masiello
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments