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Imposta ipotecaria e catastale: le nuove sanzioni

lentepubblica.it • 14 Ottobre 2015

ipotecheSi è detto nel precedente approfondimento che il capo III del Dlgs 158/2015 (recante revisione del sistema sanzionatorio) ha introdotto nuove ipotesi sanzionatorie, collocate al di fuori del corpo normativo dei Dlgs 471 e 472 del 1997, volte a disciplinare fattispecie del tutto peculiari o per le quali era particolarmente avvertita l’esigenza di creare un trattamento sanzionatorio specifico.

 

Di seguito, una breve panoramica delle nuove disposizioni sanzionatorie in materia di imposta ipotecaria e catastale.

 

Modifiche in materia di imposte ipotecaria e catastale

 

L’articolo 27 del Dlgs 158/2015 modifica l’articolo 6 del Dlgs 347/1990, recante i termini per la trascrizione ai fini dell’imposta ipotecaria, dovuta per le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari.

 

In particolare, ai sensi della richiamata disposizione, i notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione, o presso i quali è stato depositato l’atto ricevuto o autenticato all’estero, hanno l’obbligo di richiedere la formalità prescritta nel termine di trenta giorni dalla data dell’atto o del deposito.

 

Anche i cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno, comunque, partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di trenta giorni dalla data dell’atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.

 

 

Nuovo articolo 6, comma 2, del Dlgs 347/1990

2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi (abrogato trenta giorni NDA) dalla data dell’atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.

Nuovo articolo 9

1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta. Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell’ammontare delle imposte dovute.
2. Se l’omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l’imposta è stata già pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 2.000, ridotta a euro 50 se la richiesta è effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni.

 

 

Il Dlgs 158 modifica, proprio con riferimento a tali soggetti, il termine per provvedere, ampliandolo da trenta a centoventi giorni dalla data dell’atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta. È evidente che la disposizione, ampliando i termini entro i quali i cancellieri sono tenuti a provvedere, di fatto introduce un trattamento sanzionatorio più lieve, posto che le condotte in precedenza da essa considerate – in particolare, i ritardi compresi tra il trentesimo e il centoventesimo giorno dall’atto – non assumono più rilievo come illecito.

 

Il decreto modifica, inoltre, la disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia ipotecaria, contenuta nell’articolo 9 del Testo unico, che colpisce le ipotesi di omessa richiesta di trascrizione o di annotazione obbligatoria nei termini di legge con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’imposta.In linea con le modifiche apportate al Dlgs 471/1997 e a quelle già introdotte in materia di imposta di registro, il decreto introduce, anche per l’imposta ipotecaria, il concetto di ritardo nell’espletamento della formalità, prevedendo la riduzione del 50% della misura minima e massima della sanzione stabilita per l’omessa richiesta di trascrizione o delle annotazioni obbligatorie, qualora la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie siano effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni.

 

 

Se, poi, il ritardo (purché non superiore ai trenta giorni) riguarda le “trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l’imposta è stata già pagata entro il termine stabilito” la sanzione – che per l’omissione è fissata tra 100 e 2mila euro – è ridotta a 50 euro.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Francesca Zaccaria
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