Imposta Sostitutiva TFR 2018, la scadenza. Entro oggi, lunedì 17 dicembre (la scadenza naturale è il 16, che quest’anno viene di domenica e, di conseguenza, slitta al primo giorno lavorativo successivo) i sostituti d’imposta devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva, applicata nella misura del 17%, sulla rivalutazione del Tfr maturato al 31 dicembre 2017.
Il versamento dev’essere effettuato con il modello F24 telematico – direttamente o tramite intermediario abilitato – bisogna indicare il codice tributo “1712”. Per il saldo, da eseguire entro il 18 febbraio 2019 (il termine ordinario del 16 cade di sabato) il codice da utilizzare è “1713”.
I datori di lavoro tenuti al versamento dell’acconto della sostitutiva sono quelli che fungono da sostituti d’imposta per i propri dipendenti. Sono pertanto esclusi coloro che hanno alle dipendenze colf, badanti, baby sitter. Pagheranno l’imposta direttamente nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui percepiscono il Tfr, indicando il codice tributo “1714” nel modello F24.
L’appuntamento, non riguarda le aziende costituite nel 2018 ( prive di accantonamenti su cui calcolare l’imposta), mentre per quelle costituite nel 2017 sono contemplate due alternative:
Infine, la rivalutazione (e relativa tassazione) non interessa i lavoratori che hanno aderito a una forma pensionistica complementare, dal momento che questi lavoratori risultano privi di trattamento di fine rapporto, interamente destinato al fondo pensione.
L’articolo 2120 del codice civile prevede che il fondo del Tfr sia incrementato, ogni anno, di una quota capitale e di una finanziaria. Quest’ultima va calcolata applicando al fondo accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,5% e da uno variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
La rivalutazione si effettua alla fine di ciascun anno o al momento in cui si è interrotto il rapporto di lavoro; in quest’ultimo caso, l’indice Istat da prendere in considerazione è quello del mese in cui terminato il rapporto.
L’imposta sostitutiva del 17 per cento sarà applicata Su questo importo rivalutato
L’acconto di dicembre può essere determinato, a scelta del sostituto, con uno dei due seguenti criteri: