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Imposta Sostitutiva TFR 2018, la scadenza è arrivata

lentepubblica.it • 17 Dicembre 2018

imposta-sostitutiva-tfr-2018-scadenzaImposta Sostitutiva TFR 2018, la scadenza è arrivata. Riguarda i sostituti d’imposta, chiamati a pagare l’anticipo delle imposte dovute dai lavoratori sui rendimenti delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate.


Imposta Sostitutiva TFR 2018, la scadenza. Entro oggi, lunedì 17 dicembre (la scadenza naturale è il 16, che quest’anno viene di domenica e, di conseguenza, slitta al primo giorno lavorativo successivo) i sostituti d’imposta devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva, applicata nella misura del 17%, sulla rivalutazione del Tfr maturato al 31 dicembre 2017.

 

Il versamento dev’essere effettuato con il modello F24 telematico – direttamente o tramite intermediario abilitato – bisogna indicare il codice tributo “1712”. Per il saldo, da eseguire entro il 18 febbraio 2019 (il termine ordinario del 16 cade di sabato)  il codice da utilizzare è “1713”.

 

Chi è tenuto al versamento e chi no

 

I datori di lavoro tenuti al versamento dell’acconto della sostitutiva sono quelli che fungono da sostituti d’imposta per i propri dipendenti. Sono pertanto esclusi coloro che hanno alle dipendenze colf, badanti, baby sitter. Pagheranno l’imposta direttamente nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui percepiscono il Tfr, indicando il codice tributo “1714” nel modello F24.

 

L’appuntamento, non riguarda le aziende costituite nel 2018 ( prive di accantonamenti su cui calcolare l’imposta), mentre per quelle costituite nel 2017 sono contemplate due alternative:

  • saltare l’acconto e pagare tutto a saldo entro il 18 febbraio 2019;
  • oppure versare l’acconto in via previsionale, tenendo conto del 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno in corso.

 

Infine, la rivalutazione (e relativa tassazione) non interessa i lavoratori che hanno aderito a una forma pensionistica complementare, dal momento che questi lavoratori risultano privi di trattamento di fine rapporto, interamente destinato al fondo pensione.

 

Il computo della rivalutazione 

 

L’articolo 2120 del codice civile prevede che il fondo del Tfr sia incrementato, ogni anno, di una quota capitale e di una finanziaria. Quest’ultima va calcolata applicando al fondo accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,5% e da uno variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

 

La rivalutazione si effettua alla fine di ciascun anno o al momento in cui si è interrotto il rapporto di lavoro; in quest’ultimo caso, l’indice Istat da prendere in considerazione è quello del mese in cui terminato il rapporto.

 

L’imposta sostitutiva del 17 per cento sarà applicata Su questo importo rivalutato

 

Due metodi di calcolo per l’acconto

 

L’acconto di dicembre può essere determinato, a scelta del sostituto, con uno dei due seguenti criteri:

 

  • il metodo storico, prevede l’utilizzo di dati contabili consuntivi, facendo riferimento alle rivalutazioni maturate nell’anno precedente e tenendo conto anche delle rivalutazioni del Tfr eventualmente erogati nel corso dello stesso anno a lavoratori licenziati o dimissionari. (in assenza di licenziamenti o dimissioni nell’anno, il versamento è lo stesso dell’anno precedente ridotto del 10%). L’acconto è calcolato applicando l’aliquota dell’17% sul 90% del valore di tali rivalutazioni
  • il metodo previsionale, in base al quale l’acconto è calcolato sulle rivalutazioni che si presume matureranno nello stesso anno al quale l’acconto si riferisce (2018), con riferimento ai soli dipendenti in servizio al 30 novembre dell’anno in corso (2018). L’acconto 2018, in pratica, va calcolato sul Tfr maturato fino al 31 dicembre 2017 relativo ai lavoratori ancora in forza al 30 novembre 2018, che va rivalutato applicando la variazione Istat del mese di dicembre 2017. Per i dipendenti cessati prima del 30 novembre 2018, l’acconto è pari al 90% dell’imposta trattenuta sul rendimento del Tfr al momento della cessazione del lavoro.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Lilia Chini
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