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Imposta sostitutiva non prevista per investimenti non produttivi

lentepubblica.it • 18 Giugno 2015

impostaLa questione oggetto della sentenza della Cassazione n. 695/2015 concerne l’applicabilità o meno dell’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 15 del Dpr 601/1973 per le operazioni di credito a medio e lungo termine, il cui testo in vigore dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2007 (ma non modificato ai nostri fini) dispone(va), al primo comma, che tali operazioni e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.
Tali operazioni, difatti, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’0,25%, indicata nel successivo articolo 18, mentre l’individuazione temporale delle operazioni di finanziamento agli effetti di tale disposizione è fissata nel terzo comma in quelle la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi, nei cui confronti la giurisprudenza di legittimità, da un canto, esclude il beneficio per i finanziamenti fino a diciotto mesi e, dall’altro, che la presenza di clausole negoziali che consentono il recesso anticipato del debitore non fa venir meno il requisito temporale. In tale ultimo senso, si veda la pronuncia del Supremo collegio 11 aprile 2008, n. 9519, perché la facoltà del debitore di estinguere anticipatamente il finanziamento richiesto è garantita dalla legge bancaria ancor prima che dalle clausole negoziali all’uopo inserite nel contratto di finanziamento e corrisponde a un favor debitoris, che sempre più caratterizza la normativa di settore.

 

Il tema maggiormente dibattuto attiene alle modifiche del contratto di mutuo oltre i diciotto mesi intervenute medio tempore, in quanto numerose pronunce della Corte suprema (quale la n. 9929 del 16 aprile 2008) avevano statuito che l’agevolazione disposta dall’articolo 15 deve essere interpretata restrittivamente e non può esserne legittima l’applicazione laddove ci si trovi di fronte a operazioni di estinzione o anche di mera dilazione di pagamento di debiti pregressi, essendo l’agevolazione funzionale a creare liquidità per investimenti produttivi.

 

Più precisamente, nella citata sentenza 5 marzo 2009, n. 5270, la Corte di cassazione aveva rilevato che la ratio legis della suddetta norma di agevolazione “è indubbiamente da ricercare nel favore che il legislatore intende accordare agli investimenti produttivi, nella previsione che essi possano creare nuova ricchezza sulla quale potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale”, con l’effetto di escluderlo in presenza di un atto di finanziamento con iscrizione di ipoteca volontaria.

 

In tale decisione di legittimità si discuteva proprio di un “atto di dilazionamento di un debito a fronte di pregressa scopertura di conto corrente bancario” perché la banca erogante, di fatto, concede al proprio cliente modalità e tempi diversi rispetto a quelli originariamente pattuiti per rientrare da debiti pregressi che la cennata pronuncia di Cassazione aveva escluso dal beneficio perché “laddove ci si trovi di fronte ad una situazione… che presuppone già erogato il credito ed investita la somma corrispondente, mentre ciò che diviene oggetto di regolamento negoziale è il termine della sua restituzione, il negozio in questione non ha per oggetto un finanziamento ma piuttosto le modalità e i tempi di recupero del credito”.

 

Tale orientamento giurisprudenziale non ha convinto neppure l’Agenzia delle Entrate, la quale ha ritenuto – e correttamente a nostro modesto avviso – nella risoluzione 13 dicembre 2011, n. 121/E, che la ratio legis sottesa al regime dell’imposta sostituiva sui finanziamenti a medio e lungo termine dev’essere “individuata nella esigenza di favorire l’accesso al credito, incrementando la possibilità del soggetto richiedente di attingere a nuove risorse finanziarie”.

 

In tale ottica ermeneutica si pose anche la precedente circolare 22 dicembre 1999, n. 240 dell’Agenzia del Territorio che, in base al parere reso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha evidenziato come l’agevolazione de qua ha lo scopo di “incentivare le operazioni creditizie a favore delle attività economiche e non ha perciò ragione di operare allorquando non sia disposta nessuna forma di finanziamento, ma si concordi semplicemente, con l’adozione di apposite garanzie, un piano di rientro da una esposizione già maturata in passato”.

 

In buona sostanza, per tali soggetti pubblici non assume rilievo la circostanza che il finanziamento debba essere destinato a finalità specifiche, poiché il legislatore fiscale non ha inteso specificare l’effettivo utilizzo cui devono essere destinate le somme messe a disposizione dall’istituto erogante, come confermato anche dalla successiva risoluzione delle Entrate 28 febbraio 2008, n. 68/E, ove venne precisato che l’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine può trovare applicazione in relazione a finanziamenti concessi da enti di previdenza ai propri iscritti per estinguere mutui precedentemente contratti per l’acquisto di un immobile abitativo.

 

A favore di tale orientamento amministrativo si veda la decisione di legittimità 5 febbraio 2009, n. 2734, che aveva reputato incluso nell’agevolazione tutto quanto concerne, non solo il finanziamento, ma anche la “modificazione ed estinzione” delle operazioni agevolate, elencando espressamente, tra gli atti fruenti dell’agevolazione, “le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti”, con l’effetto che pure le “cessioni di credito” fruiscono dell’esenzione quante volte siano state stipulate “in relazione” a finanziamenti a medio/lungo termine.

 

Nell’appena successiva pronuncia di legittimità 25 febbraio 2009, n. 4501, si ritornò alla tralaticiaindividuazione della ratio legis per la quale l’agevolazione prevista dall’articolo 15 del Dpr 601/1973 deve essere interpretata restrittivamente, con l’effetto che non può esserne legittima l’applicazione laddove ci si trovi di fronte a operazioni di finanziamento consistenti nell’erogazione di un mutuo contestualmente costituito in pegno a favore della banca erogante, essendo l’agevolazione funzionale a creare liquidità per investimenti produttivi.

 

Per completezza di argomento, ricordiamo che, con la decisione 8 aprile 2002, n. 4970, la Cassazione statuì che l’agevolazione fiscale potrà essere riconosciuta quando l’istituto di credito, concedendo un finanziamento per estinguere delle preesistenti obbligazioni garantite da ipoteca, si surroghi al creditore ipotecario, mentre non potrà essere riconosciuta quando la surroga avvenga a favore di un terzo per motivi non connessi a una operazione agevolata.

 

Nell’appena precedente decisione 3 aprile 2002, n. 4792, fu ritenuto che la clausola che permette all’azienda di credito di recedere per giusta causa anche prima della scadenza dei 18 mesi previsti come durata di un contratto di finanziamento, pienamente legittima sul piano civilistico, vale a privare dall’origine il credito della sua natura temporale (medio lungo) richiesta dalla norma di agevolazioni tributaria, degradando la durata del rapporto a elemento variabile in funzione dell’interesse dell’azienda.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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