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Imposte anticipate: le condizioni per trasformarle in crediti nelle società liquidate

lentepubblica.it • 21 Ottobre 2014

Molteplici e diversificati i criteri che disciplinano la gestione e la deducibilità delle imposte anticipate di una società che ha esercitato attività bancaria poi ceduta.

In caso di liquidazione volontaria infrannuale, l’iscrizione nel rendiconto sulla gestione degli amministratori delle imposte anticipate (Dta) è condizione necessaria ma non sufficiente per la loro trasformazione in credito d’imposta. È, infatti, indispensabile iscriverle a fronte di un componente negativo deducibile in più periodi d’imposta.

Con la risoluzione n. 92/E del 20 ottobre, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’argomento, con particolare riferimento alle attività realizzate nel periodo ante-liquidazione. Nel dettaglio, le precisazioni si focalizzano sulla svalutazione dei crediti.
L’intervento prende le mosse dall’interpello di una società posta in liquidazione il 30 settembre dello scorso anno, con effetto giuridico dal giorno seguente, e che, nel periodo compreso dall’inizio dell’esercizio e l’inizio della liquidazione, ha svolto regolarmente la propria attività usufruendo del regime previsto dall’articolo 2, commi da 55 a 58, del Dl 225/2010.
Con la cessione dell’azienda bancaria, i crediti vantati dalla società verso la clientela sono stati venduti integralmente in via definitiva.

In sostanza, l’istante chiede come predisporre la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta infrannuale ante-liquidazione volontaria riguardo alla:

  • deducibilità della “perdita su crediti” derivante dalla cessione pro-soluto della totalità dei crediti iscritti in bilancio
  • trasformazione in credito di imposta delle Dta afferenti le svalutazioni dei crediti rilevate fino al momento della cessione.

In generale, sono trasformabili tutte le Dta relative a svalutazioni di crediti e/o ammortamenti/svalutazioni dell’avviamento e altre attività immateriali iscritte fino all’ultimo bilancio approvato prima di entrare in fase di liquidazione volontaria (nel caso concreto, 31 dicembre 2012), mentre rimangono escluse quelle generatesi successivamente; questo dice la norma (articolo 2, Dl 225/2010) e questo aveva già confermato la circolare 37/2012.

Ma l’ultimo periodo di gestione ordinaria ante-liquidazione è un intervallo di tempo in cui la società continua a costituire un complesso economico funzionante, che produce reddito, i cui criteri di valutazione continuano a essere quelli di un’impresa operante. Considerato che “L’articolo 2487-bis c.c. prevede la consegna da parte degli amministratori di un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato”, tale documento può essere considerato, per forma e contenuto, un vero e proprio bilancio di esercizio infrannuale e ha valore anche sul piano fiscale (articolo 182 del Tuir): quindi, bilancio e rendiconto pari sono.
Di conseguenza, le imposte anticipate iscritte secondo corretti principi contabili nel rendiconto sulla gestione degli amministratori sono rilevanti ai fini del regime di trasformazione in caso di perdita di esercizio.
Come già detto, però, l’iscrizione nel rendiconto è condizione necessaria ma non sufficiente; occorre, infatti, che le Dta siano iscritte a fronte di un componente negativo deducibile ai fini delle imposte sui redditi in più periodi d’imposta.

Sulla scia di tali ragionamenti, per i tecnici delle Entrate, nel caso concreto, le variazioni in diminuzione, corrispondenti alla quota delle svalutazioni dei crediti pregressi, potranno essere dedotte fiscalmente per quote costanti secondo quanto prevede l’articolo 106 del Tuir.
Inapplicabile, quindi, la soluzione proposta dalla società, secondo cui sarebbero imputabili a titolo di perdita su crediti, al periodo d’imposta 1 gennaio – 1 ottobre 2013, “tutte le svalutazioni dei crediti fiscalmente non dedotte fino alla data di cessione del credito, effettuando, sul piano operativo, una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi pari ai diciottesimi delle svalutazioni su crediti non dedotte fino al momento della cessione”.

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

 

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