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IMU TASI 2019, la scadenza è arrivata: ecco chi paga e chi no

lentepubblica.it • 17 Giugno 2019

imu-tasi-2019-scadenzaIMU TASI 2019, scadenza per chi deve pagare l’acconto di Giugno dei tributi. Ecco una panoramica su chi deve sborsare e chi no.


IMU TASI 2019 scadenza: oggi è il primo ‘tax day’ dell’anno, che si preannuncia come una batosta per imprese e famiglie, chiamate a versare all’erario 32,6 miliardi di euro.

Una stangata, come la definisce la Cgia, che riguarda un bel numero di imposte da versare tra cui le ritenute Irpef dei dipendenti e dei collaboratori (12 miliardi), l’Iva di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi (9,8 miliardi) e le trattenute sui compensi dei lavoratori autonomi (935 milioni).

Tra i balzelli da versare al fisco c’è l’acconto IMU TASI 2019, scadenza che tra le altre incide in buona misura sul portafoglio familiare e aziendale.

IMU TASI 2019, scadenza è arrivata

Oggi è infatti l’ultima data utile per pagare l’acconto di Imu e Tasi 2019.

La media delle aliquote, secondo la Uil che ha elaborato anche quest’anno i calcoli su Imu e Tasi, è del 10,4 per mille. Oltre 200 Comuni – scaduto il blocco triennale ai rincari – le hanno aumentato e 480 confermato l’addizionale Tasi (0,8 per mille) che ha portato l’aliquota al massimo dell’11,4 per mille.

Ma a chi tocca pagare a chi no?

L’Imu si paga sulle prime case di lusso, sulle seconde-terze case e sugli immobili strumentali.

Devono pagare la Tasi sia il proprietario che il detentore dell’immobile, secondo aliquote e quote stabilite da ogni singolo comune.

Dal 2016, fatta eccezione per le case di lusso (quelle accatastate come A1, A8 e e A9), per l’abitazione principale non bisogna pagare né la Tasi né l’Imu.

In pratica, per queste imposte la prima casa è quella in cui si ha sia la residenza sia il domicilio. Ciò significa che se si ha la residenza in un immobile, ma si dimora in un’altra casa solo una delle due abitazioni può essere considerata abitazione principale.

Le pertinenze all’abitazione principale seguono lo stesso trattamento dell’immobile. Tuttavia sono agevolabili al massimo tre pertinenze, nella misura di una sola pertinenza per categoria. Per pertinenze si intendono quelle classificate come C2 (magazzini, depositi), C6 (box, autorimesse) e C7 (tettoie chiuse o aperte).

L’esclusione dal versamento per le abitazioni principali non opera però se sono di lusso, identificate dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali l’acconto va calcolato in base all’aliquota per abitazione principale, utilizzando anche la detrazione di 200 euro.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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