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IMU-TASI, su prima rata nessuno sconto. Le aliquote restano invariate

lentepubblica.it • 7 Giugno 2018

imu-tasi-prima-rata-nessuno-scontoIMU-TASI, su prima rata nessuno sconto.  I proprietari di casa devono fare i conti con delibere comunali che quasi sempre si limitano a confermare le aliquote degli anni scorsi.


È l’effetto diretto della legge di Stabilità 2016, poi confermata anche dalle due leggi di Bilancio successive.

 

Si avvicina il primo appuntamento dell’anno con l’IMU: entro il 18 giugno, infatti, deve essere versato l’acconto dell’imposta municipale propria.

 

Al versamento sono obbligati i proprietari di immobili (inclusi terreni e aree edificabili), a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, i concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali, i locatari, per gli immobili – anche da costruire o in corso di costruzione – concessi in locazione finanziaria.

 

Con il Pagamento in due rate, le scadenze per il pagamento dell’IMU e della TASI 2018, se dovute, sono:

 

  • 18 giugno 2018 per la 1° o unica rata;
  • 17 dicembre 2018 per la 2° rata e a saldo del dovuto dell’anno.

 

Qui un riepilogo su come e quando si pagano IMU e TASI nel 2018.

 

Questa prima rata del 2018 farà verosimilmente confluire nelle casse dei Comuni e dell’Erario una cifra vicina a quella dello scorso anno: poco meno di 10 miliardi, per il 70% riferibili all’Imu sugli «altri fabbricati» (seconde case, negozi, uffici, box auto eccetera).

 

L’unica tipologia di immobili su cui si nota una riduzione è quella delle case affittate a canone concordato. In questo caso, l’aliquota media è scesa dal 9,16 del 2015 al 9,11 per mille di quest’anno.

L’importo deve essere arrotondato all’unità di euro:

 

– per eccesso, se uguale o superiore a 50 centesimi;

 

– per difetto se inferiore a 50 centesimi (art. 1, c. 166, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

 

Il pagamento non è dovuto se l’imposta risulta non superiore a 12 euro (opportuno tuttavia consultare il regolamento comunale per verificare differenti limiti (art. 1, c. 168, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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