Si avvicina l’appuntamento con la scadenza del termine per il versamento del saldo IMU 2021: i dettagli nell’analisi curata dal Dott. Francesco Foglia.
La scadenza per pagare la seconda rata della tassa municipale è infatti fissata al 16 di dicembre.
La riforma prevista dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019, istitutiva della nuova IMU) non ha di fatto modificato i termini del pagamento che restano pertanto stabiliti in due rate, scadenti rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno.
Per calcolare il valore dell’IMU 2021 si parte dalla rendita catastale (reperibile consultando i servizi catastali dell’Agenzia delle Entrate) e si procede nell’ordine a:
Ricordiamo che l’acconto della prima rata dell’Imposta Municipale era dovuto nella misura del 50% di quanto calcolato sulla base delle aliquote vigenti nel 2020; mentre il calcolo della rata a saldo deve essere effettuato a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate in via definitiva per il 2021 da ogni Comune e pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF, entro la data del 28 ottobre.
Sono chiamati alla cassa entro la data di scadenza tutti coloro che possiedono immobili (esclusa l’abitazione principale se non di lusso), aree fabbricabili, terreni agricoli.
Con il termine possessori la normativa IMU individua i seguenti soggetti passivi:
Una delle principali esenzioni, confermata anche per l’anno in corso, è quella già menzionata poco sopra, non si paga infatti l’IMU sulla prima casa, ovvero l’abitazione principale, a patto che questa non rientri tra le categorie degli immobili di lusso (abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
Per il calcolo occorre poi prendere in considerazione le disposizioni emergenziali adottate dal legislatore in conseguenza dell’emergenza Covid, ma attenzione, solo alcune di queste esplicano i loro effetti anche sulla seconda rata dell’IMU per l’anno in corso.
Per fare un po’ di chiarezza, in tema di esenzioni introdotte a seguito dell’emergenza sanitaria Covid, solo le seguenti sono applicabili sia alla rata di acconto che a quella di saldo:
Non sono invece applicabili alla rata di saldo le agevolazioni previste per gli operatori del settore turistico ricettivo i cui effetti sono limitati alla sola rata di giugno.
Restano infine confermate le norme di esenzione introdotte in conseguenza delle calamità naturali occorse negli ultimi anni che hanno interessato i seguenti territori: