Gli Isa (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale), infatti, entreranno in vigore dal periodo d’imposta 2018, così come previsto al comma 931 dell’articolo 1 della legge 205/2017 che “al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari”, ha spostato di un anno l’operatività dei nuovi Indici di affidabilità fiscale.
Sulla base di quanto disposto dal comma 18 dell’articolo 9-bis del Dl 50/2017, contestualmente all’applicazione degli Isa, cesseranno di produrre effetti le disposizioni normative e regolamentari relative all’elaborazione e all’applicazione dei parametri e degli studi di settore. Quindi, per l’annualità di imposta 2018 gli esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo saranno interessati solo dagli Isa e non più dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri.
L’articolo 9-bis in precedenza citato prevede, al comma 6, che gli Isa non si applichino ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:
a) ha iniziato o cessato l’attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa
b) dichiara ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.
Il decreto ministeriale in argomento, nel porre il limite massimo per l’applicazione degli Isa pari a 5.164.569 euro, ha introdotto, tenuto conto di quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 9-bis del Dl 50/2017, ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli indici. In particolare ha previsto che i 69 Isa approvati non si applichino nei confronti:
Tali tipologie di soggetti, quindi, in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’annualità 2018, non saranno interessate dall’applicazione degli Isa, oltre che ovviamente degli studi di settore e dei parametri che, come evidenziato in precedenza, non troveranno più applicazione a partire da tale annualità.
Le note tecniche e metodologiche, allegate al decreto in commento, contengono:
La suddivisione in due documenti distinti di cui uno, unico per tutti i 69 Isa, relativo alla fase di costruzione e un altro, specifico per ogni Isa, afferente la relativa applicazione, rende di più immediata leggibilità tale documentazione tecnica rispetto a quella degli studi di settore, che trattava unitariamente entrambe le fasi del procedimento.
Il Dm in esame prevede che l’indice applicabile al caso concreto sia da individuare in base all’attività prevalente, intesa come quella dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. Quindi, nel caso di esercizio di più attività d’impresa, ovvero di più attività professionali, per attività prevalente si intende l’insieme delle attività dalle quali deriva, nel corso del medesimo periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi, determinato attraverso la somma dei ricavi o compensi afferenti tutte le attività previste dallo specifico indice.
Il Dm prevede, in merito, delle deroghe/specificità applicative ai principi sopra enunciati, per alcuni indici. Vediamo quali.
Si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente all’attività oggetto dell’indice, una o più delle seguenti attività complementari:
a) gelaterie e pasticcerie
b) gelaterie e pasticcerie ambulanti
c) bar e altri esercizi simili senza cucina.
In particolare, questo indice si applica, in presenza delle attività complementari indicate in precedenza, se i ricavi delle attività oggetto dell’indice sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall’insieme di tali attività complementari. Inoltre, l’Isa in questione si applica anche in presenza di ricavi, ancorché prevalenti, provenienti dall’attività di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, a esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetico, dalla rivendita di carburanti nonché dalla cessione di generi di monopolio.
Si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente all’attività oggetto dell’indice, l’attività complementare di Bar e altri esercizi simili senza cucina, se i ricavi delle attività oggetto dell’indice sono prevalenti rispetto a quelli derivanti da tale attività complementare. Inoltre tale Isa si applica anche in presenza di ricavi, ancorché prevalenti, provenienti dall’attività di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, a esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetico, dalla rivendita di carburanti nonché dalla cessione di generi di monopolio.
Si applica anche ai contribuenti titolari di concessione per l’esercizio dell’attività di “Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali” che svolgono, unitamente all’attività oggetto dell’indice, e nell’ambito della medesima unità produttiva, una o più delle seguenti attività complementari, anche se prevalenti:
a) ristorazione con somministrazione
b) ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
c) gelaterie e pasticcerie
d) gelaterie e pasticcerie ambulanti
e) ristorazione ambulante
f) bar e altri esercizi simili senza cucina.
Si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente all’attività oggetto dell’indice, una o più delle seguenti attività complementari:
a) supermercati
b) discount di alimentari
c) minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari
d) commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
e) commercio al dettaglio di bevande
f) commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
g) commercio al dettaglio di caffè torrefatto
h) commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
i) commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca.
L’Isa AD12U si applica, in presenza delle attività complementari in precedenza indicate, se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall’insieme delle attività complementari.
Viene esplicitato nel corpo del decreto, coerentemente con quanto disposto dall’articolo 9- bis del Dl 50/2017, che i contribuenti interessati, al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché accedere al regime premiale, possono dichiarare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
Tali ulteriori componenti positivi rileveranno anche ai fini dell’Irap e determineranno un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini Iva. Proprio ai fini Iva, salva prova contraria e conseguente applicazione dell’aliquota o delle aliquote proprie delle operazioni sottese ai maggiori componenti positivi dichiarati, è prevista l’applicazione dell’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato, tenendo altresì conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali.
La dichiarazione degli importi in precedenza evidenziati non prevede l’applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con la possibilità di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.
Come anticipato in precedenza, sono state approvate anche le seguenti territorialità specifiche:
Tali territorialità hanno come obiettivo la differenziazione del territorio nazionale sulla base di specifici indicatori per comune, provincia, regione e area territoriale, al fine di tener conto dell’influenza della localizzazione territoriale sulla determinazione dei ricavi.
Il Dm prevede che il programma informatico di ausilio, in fase dichiarativa, all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale segnali, oltre al grado di affidabilità fiscale, su una scala da 1 a 10, riconosciuto a ciascun contribuente , anche il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili. Inoltre, il software dovrà consentire al contribuente di indicare l’inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall’Agenzia delle entrate, attraverso l’inserimento dei dati ritenuti corretti e, nel calcolo del punteggio dei relativi indicatori elementari e di quello complessivo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale, dovrà tenere conto degli eventuali dati rettificati dal contribuente.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Massimo Varriale