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Interpello sui nuovi investimenti: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

lentepubblica.it • 3 Giugno 2016

investimentiUn utile vademecum per gestire la nuova tipologia di interpello, introdotta dall’articolo 2 del Dlgs 147/2015, attraverso la quale chi intende effettuare in Italia rilevanti investimenti può rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per conoscere preventivamente il parere in merito al corretto trattamento fiscale del piano di investimenti e delle operazioni straordinarie pianificate per la sua esecuzione. La circolare n. 25/E del 1° giugno 2016 riepiloga e illustra nel dettaglio i contenuti del Dm attuativo del 29 aprile – con il quale sono stati individuati i soggetti istanti, le tipologie e i criteri di quantificazione dell’investimento, le procedure e le modalità di presentazione dell’interpello, gli effetti della risposta  – e il provvedimento del 20 maggio 2016, che ha individuato gli uffici competenti alla trattazione delle istanze e alla verifica della corretta applicazione delle risposte.

 

Soggetti interpellanti

 

Sono ammessi a presentare l’istanza: imprenditori individuali; società di capitali, enti residenti e trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale; enti residenti e trust, non commerciali, relativamente all’eventuale attività commerciale svolta; società di persone (escluse le società semplici) e soggetti a esse equiparati (articolo 5, comma 1, del Tuir); società ed enti di ogni tipo non residenti, e trust, con o senza stabile organizzazione in Italia. Nello spirito di incentivare il più possibile l’accesso all’istituto, possono presentare l’istanza anche i soggetti non esercenti attività commerciali, qualora effettuino un investimento che crea una nuova attività imprenditoriale o determina la partecipazione al patrimonio di un’impresa, e i gruppi di società e i raggruppamenti d’imprese (reti di imprese, consorzi fra imprese, distretti produttivi, joint ventures, associazioni temporanee di impresa, Geie.

 

Piani, tipologie e quantificazione degli investimenti

 

Oggetto del piano di investimento possono essere sia i progetti per realizzare una nuova iniziativa economica duratura (con immissione, quindi, di nuova liquidità) sia le operazioni che comportano il reimpiego di risorse finanziarie già disponibili presso l’impresa e si traducono nella ristrutturazione, ottimizzazione o efficientamento di un complesso aziendale già esistente.

 

Il progetto di investimento deve necessariamente:

 

– realizzarsi nel territorio dello Stato
– avere ricadute occupazionali significative e durature
– essere di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro.

 

Per quanto riguarda il secondo requisito, l’ufficio competente dovrà valutare caso per caso, prendendo in considerazione non solo l’incremento dei livelli occupazionali (creazione di nuovi posti di lavoro), ma anche il mantenimento degli stessi, evitando all’impresa di procedere a licenziamenti o di ricorrere ad altri istituti con effetti negativi sull’occupazione (mobilità, cassa integrazione eccetera). In relazione al terzo requisito, l’ammontare dell’investimento non deve necessariamente realizzarsi in un solo periodo d’imposta: il business plan può prevedere un’esecuzione articolata in più anni.

 

Tra le tipologie di investimento sottoponibili a interpello (l’elenco non è esaustivo):

 

 

  • realizzazione di nuove attività economiche (ad esempio, costituzione di una nuova azienda) o ampliamento di attività economiche preesistenti
  • diversificazione della produzione di un’unità produttiva esistente
  • ristrutturazione di un’attività economica esistente per consentire il superamento o la prevenzione di una situazione di crisi
  • operazioni aventi a oggetto le partecipazioni in un’impresa.

 

 

Per la quantificazione monetaria dell’investimento, devono considerarsi i seguenti elementi:

 

 

  • costi di acquisizione e/o costruzione delle immobilizzazioni materiali (suolo e infrastrutture aziendali, macchinari, impianti, attrezzature, arredi per ufficio, automezzi, computer), compresi i necessari oneri per il loro funzionamento (installazione, montaggio, trasporto, collaudo)
  • costi di acquisizione e/o realizzazione delle immobilizzazioni immateriali (software, brevetti, licenze, marchi e simili, spese di costituzione)
  • costi di acquisizione di immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni in imprese, depositi cauzionali per la locazione di immobili e l’allacciamento delle utenze)
  • fabbisogni derivanti da incrementi del capitale circolante operativo.

 

 

Modalità di presentazione

 

L’istanza d’interpello, redatta in carta libera, deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, Ufficio Interpelli nuovi investimenti (invece, i contribuenti in cooperative compliance – ma non quando si tratta gruppi di società o raggruppamenti di imprese – possono rivolgersi direttamente all’ufficio della Direzione centrale Accertamento che gestisce le attività relative al regime di adempimento collaborativo), con una delle seguenti modalità: consegna a mano; plico raccomandato con avviso di ricevimento; posta elettronica certificata; servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate (attualmente, ancora non operativo).

 

L’istanza va trasmessa in lingua italiana, mentre la documentazione a corredo può essere in inglese, francese, spagnolo e tedesco. I non residenti possono presentare l’istanza attraverso l’eventuale stabile organizzazione in Italia oppure designando un domiciliatario per la procedura o, ancora, mediante posta elettronica (dc.norm.interpello@agenziaentrate.it). Se l’investimento è realizzato da gruppi di società o raggruppamenti d’imprese, i partecipanti devono conferire mandato speciale per la presentazione dell’istanza a una delle imprese del gruppo o raggruppamento. Ma se nel gruppo è possibile individuare un autonomo soggetto d’imposta (come nelle ipotesi di rete-soggetto e dei consorzi con attività esterna), il mandato non è necessario, in quanto si intende che questo autonomo soggetto agisce, in ogni caso, nell’interesse e in nome delle altre imprese in virtù di un più ampio potere di rappresentanza.

 

La presentazione dell’istanza non incide sulle scadenze tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non interrompe o sospende i termini di prescrizione. Pertanto, nel caso di adempimenti periodici (versamento Iva, presentazione delle dichiarazioni, eccetera), il contribuente non può rinviarne l’assolvimento alla data in cui l’Agenzia avrà risposto all’interpello.

 

Contenuto dell’istanza

 

In merito ai contenuti dell’istanza di interpello, la circolare puntualizza che:

 

 

  • i soggetti non residenti non provvisti di codice fiscale o partita Iva possono indicare il codice identificativo attribuito dallo Stato estero di residenza
  • nell’analitica descrizione del piano d’investimento, va specificato “l’incremento occupazionale” (sia in termini di aumento che di mantenimento dei livelli occupazionali) che conseguirà alla realizzazione dell’investimento e che, come detto, sarà oggetto di specifica valutazione caso per caso da parte dell’Agenzia delle entrate
  • vanno indicati esclusivamente gli effetti sul sistema fiscale italiano direttamente e immediatamente derivanti dal piano cui si riferisce l’istanza, non avendo rilevanza gli ulteriori, generali, effetti “a cascata”
  • considerata l’ampia portata dell’istituto, il quesito può riguardare tanto specifici aspetti del piano d’investimento e della sua attuazione quanto il complessivo trattamento fiscale dell’investimento in riferimento ai diversi settori impositivi. Se l’istanza ha a oggetto l’abusività di una determinata operazione o fattispecie, l’interpellante dovrà: esplicitare nel dettaglio l’operazione; individuare il settore impositivo in relazione al quale ravvisa il dubbio; indicare le valide ragioni extrafiscali che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa
  • l’istanza deve essere corredata della documentazione non in possesso dell’amministrazione o di altre Pa indicate dall’istante, rilevante ai fini della risposta. Se si allega il piano d’investimento, l’istante ha la facoltà di occultare eventuali dati sensibili (ad esempio legati a segreti industriali), se non rilevanti ai fini della valutazione delle questioni interpretative.

 

 

Per evitare che la loro mancanza comporti inammissibilità dell’istanza, è previsto che alcuni elementi possano essere regolarizzati. Si tratta, in particolare:

 

 

  • degli elementi identificativi delle imprese e dei soggetti coinvolti nella realizzazione del piano di investimento
  • della descrizione del piano di investimento (inclusi relativo ammontare, metodi prescelti per la quantificazione, tempi e modalità di realizzazione, ricadute occupazionali significative e durature, riflessi sul sistema fiscale italiano).

 

 

In questi casi, l’Agenzia delle Entrate invita l’impresa a regolarizzare entro trenta giorni; l’integrazione deve avvenire, con le stesse modalità della presentazione dell’istanza, entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito. In tale ipotesi, i termini per la risposta iniziano a decorrere dalla consegna o dalla ricezione dell’istanza regolarizzata. Se la regolarizzazione non avviene tempestivamente, l’istanza si considera inammissibile.

 

Casi di inammissibilità

 

Oltre che in caso di assenza (non regolarizzata) degli elementi identificativi del soggetto istante o della descrizione del piano di investimento, l’istanza viene considerata inammissibile:

 

 

  • se non viene inoltrata prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione nella quale devono trovare applicazione le norme tributarie oggetto dell’interpello. Per i comportamenti che non trovano attuazione in dichiarazione, occorre far riferimento a elementi diversi (ad esempio, la presentazione di un atto per la sua registrazione); in tali circostanze, è sufficiente che il contribuente presenti l’istanza allegando l’atto prima che scada il termine per la sua registrazione
  •  se propone questioni già esaminate in sede di interpello dall’Agenzia delle Entrate, a meno che non vengano prospettati elementi che presentano carattere di novità rispetto a istanze già inoltrate
  • se interferisce con l’esercizio dei poteri accertativi, in quanto verte su questioni per le quali, alla data di presentazione dell’istanza, sono state già avviate attività di controllo (comprese quelle susseguenti all’avvenuta presentazione di istanze di rimborso o di annullamento in autotutela) di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza.

 

 

La risposta dell’Agenzia

 

L’Agenzia risponde all’interpello, con le stesse modalità previste per la sua presentazione, entro 120 giorni dal ricevimento dell’istanza. In caso di necessità, inoltra richiesta scritta di documentazione integrativa; in tale ipotesi, la risposta deve essere resa entro 90 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione delle informazioni richieste. Se la documentazione non viene trasmessa entro un anno, le Entrate prendono atto della rinuncia all’interpello da parte dell’istante ed effettuano la relativa notificazione o comunicazione. Qualora nell’istanza siano sollevati profili relativi a tributi non di competenza dell’Agenzia, questa inoltra, entro 30 giorni, la richiesta ai competenti enti impositori, che provvederanno a fornire la risposta direttamente, senza l’intermediazione dell’Agenzia.

 

Efficacia della risposta

 

La risposta vincola l’Agenzia delle Entrate in relazione al piano di investimento descritto nell’istanza ed è valida finché non mutano le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali è stata resa. Contrariamente a quanto previsto dalla disciplina generale in tema di interpelli, per l’interpello sui nuovi investimenti non è prevista la possibilità di rettifica della risposta resa dall’Amministrazione. Fra le circostanze di diritto alla cui invarianza è vincolata la validità della risposta vanno incluse – oltre alle modifiche normative, alle sentenze della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Ue – anche le sentenze della Corte di cassazione a Sezioni unite o quelle rese dalle sezioni semplici che esprimano un orientamento consolidato e costante (“diritto vivente”). Al verificarsi di tali circostanze, l’Agenzia delle Entrate dovrà notificare all’interpellante il mutato quadro giurisprudenziale per effetto del quale sono da considerare variate le circostanze di diritto in base alle quali era stata resa l’originaria risposta.

 

Allo stesso tempo, l’Agenzia, avvalendosi degli ordinari poteri istruttori, può verificare l’assenza di mutamenti rilevanti ai fini del rilascio della risposta e la corretta applicazione delle indicazioni date. Laddove riscontri variazioni delle circostanze di fatto o di diritto oppure la non veridicità o l’incompletezza di quanto rappresentato nell’istanza, la risposta resa non produce effetti a decorrere dal momento in cui è subentrata la variazione ovvero non ne produce affatto in caso di rappresentazione non completa o non veritiera da parte dell’istante.

 

Quando l’istanza di interpello contiene il trattamento fiscale che il contribuente ritiene corretto in relazione al piano di investimento, con indicazione delle soluzioni e dei comportamenti che intende adottare, e la risposta non arriva entro il termine previsto, si forma il “silenzio-assenso”.

 

Rapporti con attività di accertamento e contenzioso

 

I chiarimenti resi nella risposta – sempre che non intervengano variazioni nelle circostanze di fatto e di diritto – impediscono di formulare rilievi in senso difforme: sono nulli gli atti di ogni genere, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati dall’amministrazione finanziaria in difformità della risposta fornita dall’Agenzia delle entrate o dell’interpretazione su cui si è formato il silenzio-assenso. Se la risposta è pubblicata sotto forma di circolare o risoluzione, si producono effetti in sede di verifica anche nei confronti della generalità dei contribuenti, ai quali, ferma restando la debenza del tributo, non sono irrogabili sanzioni e interessi. Le risposte rese alle istanze di interpello, avendo natura di pareri, non sono impugnabili, in quanto non sono lesive di posizioni direttamente e immediatamente tutelabili in giudizio.

 

Rapporti con il regime dell’adempimento collaborativo

 

L’istituto dell’adempimento collaborativo comporta la possibilità per i contribuenti, in possesso di determinati requisiti, anche legati all’ammontare del volume d’affari e dei ricavi, di pervenire con l’Agenzia delle Entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni, inclusa la possibilità dell’anticipazione del controllo. Per i contribuenti che si adeguano alla risposta resa in seguito all’interpello sui nuovi investimenti, è prevista la facoltà di accesso “agevolato” al regime di cooperative compliance, svincolato dal requisito dimensionale ordinariamente richiesto.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Rosa Colucci
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