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Interventi Risparmio Energetico 2019: operativi i siti per le comunicazioni

lentepubblica.it • 13 Marzo 2019

interventi-risparmio-energetico-2019Interventi Risparmio Energetico 2019: le comunicazioni sono state ufficialmente lanciate. Sono operativi i siti per le comunicazioni relative agli interventi di risparmio energetico con fine lavori nel 2019 che possono beneficiare dell’ecobonus e/o del bonus casa.


L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) comunica che, da ieri, sono operativi i siti per l’invio delle comunicazioni relative agli interventi di risparmio energetico con fine lavori nel 2019 che possono beneficiare dell’ecobonus e/o del bonus casa. I portali sono raggiungibili dalle pagine detrazionifiscali.enea.it e acs.enea.it o dalla homepage del sito dell’Agenzia.

In particolare, sono disponibili i siti:

  • https://ecobonus2019.enea.it, attraverso il quale è possibile inviare i dati riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente che usufruiscono di detrazioni Irpef e Ires; le percentuali di sconto sono distinte per tipologia di intervento (50%, 65%, 70%, 75%, 80% o 85%)
  • https://bonuscasa2019.enea.it, da utilizzare per trasmettere la documentazione relativa agli interventi di risparmio energetico (e utilizzo di fonti rinnovabili) che beneficiano delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. Attenzione, la comunicazione all’Enea va fatta soltanto nel caso in cui il recupero immobiliare comprenda anche miglioramenti dell’efficienza energetica (e pertanto, in relazione agli interventi di ristrutturazione da cui non deriva un risparmio energetico non è necessario inviare alcuna documentazione).

Comunicazione entro 90 giorni, salvo eccezioni

La trasmissione della documentazione all’Enea deve essere effettuata entro 90 giorni dalla fine dei lavori, cioè dal collaudo, a prescindere dalla data dei pagamenti. E se l’intervento è semplice e non richiede collaudo, la data di fine lavori può essere provata anche mediante la documentazione emessa da chi ha eseguito l’opera o dal tecnico che compila la scheda informativa. Non è considerata valida, invece, l’autocertificazione del contribuente. A chiarirlo e a ribadirlo è stata l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 244/2007 e la circolare 21/2010 (risposta 3.1).

Tuttavia, precisa l’Enea, in caso di lavori terminati tra il 1° gennaio e l’11 marzo 2019, il termine dei 90 giorni decorre da ieri.

E per ogni chiarimento basta un click

L’Enea, per aiutare i contribuenti a risolvere problemi di tipo tecnico e procedurale, ha pubblicato online le risposte alle domande più frequenti (Faq), un vademecum e la normativa di riferimento. Disponibile anche una “finestra per il cittadino”, aperta il lunedì dalle 12 alle 15.50 e il mercoledì dalle 10.30 alla 14: sulla pagina www.acs.enea.it/contatti/ si possono inviare eventuali richieste di chiarimenti.

 

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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