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Nuovi bonus per investimenti in beni strumentali

lentepubblica.it • 22 Agosto 2014

Per i soggetti costituiti dal 25 giugno scorso, l’incentivo si applica con riguardo al valore complessivo delle spese sostenute in ciascun periodo d’imposta agevolabile

Confermato dalla legge di conversione, senza significative modifiche rispetto al testo originario del “decreto competitività”, il nuovo incentivo destinato ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali, compresi nella divisione 28 (macchinari e apparecchiature nca) della tabella Ateco 2007 (articolo 18 del Dl n. 91/2014).
Sono agevolati gli investimenti di importo unitario non inferiore a 10mila euro, effettuati tra il 25 giugno di quest’anno (data di entrata in vigore del “decreto competitività”) e il 30 giugno 2015, relativi a beni nuovi (pertanto, sono esclusi quelli usati), utilizzati in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il beneficio consiste in un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con la possibilità di escludere dal calcolo della media l’anno in cui l’investimento è stato maggiore.
Per le imprese che hanno iniziato l’attività da meno di cinque anni, concorrono alla media tutti gli investimenti realizzati nei precedenti periodi d’imposta, con uguale facoltà di escludere il valore più alto.
Invece, per i soggetti costituitisi dopo l’entrata in vigore del decreto, danno diritto al bonus tutti gli investimenti fatti in ciascuno dei periodi d’imposta agevolabili.

Il credito d’imposta, la cui fruizione è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali, va utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24 e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato riconosciuto e in quelle relative alle annualità in cui è sfruttato.
L’importo spettante deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo, la prima delle quali è utilizzabile dall’1 gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento (quindi, per gli investimenti realizzati nel 2014, il bonus sarà spendibile dall’1 gennaio 2016; per gli investimenti del 2015, invece, dal 2017).
Il bonus, inoltre, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (articolo 61 del Tuir) né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese (articolo 109, comma 5).

La norma stabilisce anche le ipotesi in cui il beneficio è revocato: in caso di cessione dei beni agevolati o di destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’acquisto oppure in caso di loro trasferimento in strutture produttive fuori dell’Italia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Al verificarsi di tali circostanze, il bonus indebitamente fruito andrà riversato entro il termine per il saldo dell’imposta sui redditi dovuta per l’anno in cui si è verificata la causa di revoca.

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

 

bonus fiscali

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