Esenzioni e deduzioni
A seguito dell’esenzione introdotta per il settore agricolo e della pesca, sono stati eliminati i campi in cui andava specificato il valore della produzione soggetto all’aliquota riservata a quelle attività.
È stata rafforzata, come previsto dalla legge di stabilità 2016, la deduzione forfettaria per i soggetti di minori dimensioni: società in nome collettivo e in accomandita semplice (ed equiparate), persone fisiche esercenti attività commerciali, persone fisiche e società semplici esercenti arti e professioni. L’importo è aumentato, a seconda degli scaglioni di valore della produzione, di 5mila, 3.750, 2.500 e 1.250 euro.
La deduzione del costo residuo per il personale dipendente è stata estesa ai lavoratori stagionali impiegati per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. La deduzione spetta nella misura del 70% del costo residuo.
Per banche, enti finanziari e imprese assicurative sono diventate integralmente deducibili (ovvero imponibili, nel caso di riprese di valore) nel periodo d’imposta di iscrizione in bilancio, le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti (nel caso di banche) e le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti (nel caso di imprese di assicurazione) che – limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 – erano deducibili nella misura del 75 per cento. L’eccedenza relativa al 2015, insieme alle rettifiche e riprese di valore nette iscritte in bilancio dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte, sono deducibili a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016. Per consentirne l’indicazione, sono stati previsti due appositi campi nelle sezioni II (banche e altri soggetti finanziari) e III (imprese di assicurazioni) del quadro IC.
Dichiarazione integrativa a favore
Il Dl 193/2016 (collegato fiscale alla legge di bilancio 2017) ha esteso il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore, equiparando a quello della integrativa in favore del fisco (ossia i termini per l’accertamento). È pertanto scomparsa dal frontespizio la casella specifica per l’integrativa a favore, non essendo più necessario distinguere il tipo di integrativa (a favore o a sfavore) che si sta presentando. Il nuovo termine si applica anche alle integrative di annualità pregresse per le quali non sono ancora spirati i termini di decadenza per l’accertamento, con la conseguente eliminazione della sezione XII “errori contabili” del quadro IS. È stata invece inserita la nuova sezione XVII, per indicare nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata l’integrativa a favore il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito che ne scaturisce (articolo 5, Dl 193/2016).
Riflessi dell’eliminazione dell’area straordinaria nel conto economico
Le modifiche contabili apportate dal Dlgs 139/2015 agli articoli 2424 e 2425 cc e, di conseguenza, agli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, hanno ripercussioni anche sull’Irap e sulla relativa dichiarazione. Di particolare rilevanza è l’eliminazione dell’area straordinaria dal conto economico. Tutti i costi e ricavi straordinari iscritti alle voci E20 ed E21, rispettivamente proventi e oneri straordinari, dovranno essere riclassificati nell’ambito degli altri elementi di costo e di ricavo. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni non strumentali, prima classificate tra i suddetti componenti straordinari, ma comunque rilevanti ai fini Irap, saranno contabilizzate nella voce A5 “altri ricavi e proventi” o B14 “oneri diversi di gestione” del conto economico. Poiché tali voci sono già ricomprese tra quelle rilevanti ai fini Irap, dal modello sono stati eliminati i righi relativi a plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di beni non strumentali.