Può accadere per avvio attività a ottobre iniziato, soppressione dell’ufficio prima di fine marzo, lunga sospensione per calamità naturale, guerra o rottura delle relazioni diplomatiche.
È la risposta n. 17/2018 fornita dall’Agenzia delle entrate a un ufficio estero di un ministero, che ha chiesto, nel caso in cui operi fuori del territorio nazionale per almeno tre mesi del periodo d’imposta, se le remunerazioni corrisposte ai lavoratori interinali, ai dipendenti a tempo determinato e ai lavoratori autonomi occasionali vadano escluse dalla base imponibile Irap del ministero, a prescindere da quali siano la nazionalità del percettore, la sua residenza anagrafica e la sua residenza fiscale, nonché a prescindere dal fatto che la prestazione resa abbia durata inferiore, uguale o superiore a tre mesi.
La normativa di riferimento è il decreto legislativo 446/1997, secondo cui la base imponibile Irap per le amministrazioni pubbliche è pari
In merito, è stato precisato che chi determina il valore della produzione netta con il sistema retributivo (come gli enti pubblici e quelli privati, che esercitano esclusivamente attività non commerciali, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato) non deve assoggettare all’imposta gli emolumenti dei percettori che svolgono l’attività in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori del territorio nazionale (circolare 263/1998 e risoluzione 57/2003).
Pertanto, gli emolumenti corrisposti a qualsiasi percettore, indipendentemente dalla sua nazionalità, dalla sua residenza anagrafica e da quella fiscale, contribuiscono a formare la base imponibile Irap del ministero, qualora l’ufficio ricada in una delle tre ipotesi eccezionali – rappresentate nell’interpello – di operatività all’estero di durata inferiore a tre mesi: avvio attività dopo l’inizio del trimestre ottobre-dicembre; soppressione dell’ufficio prima della fine del trimestre gennaio-marzo; sospensione dell’attività (ad esempio, a causa di calamità naturale, guerra, rottura delle relazioni diplomatiche con l’Italia) per uno o più periodi nello stesso anno per un totale superiore ai nove mesi.