Come già ricordato, il regime fiscale naturale delle associazioni sportive dilettantistiche è quello degli enti non commerciali. Tuttavia, il legislatore tributario ha previsto la possibilità di optare per un regime agevolato, disciplinato dalla legge 398/1991 (“Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche”).
Inizialmente previsto per le sole associazioni sportive dilettantistiche, il regime è stato poi esteso a tutte le associazioni senza scopo di lucro, alle pro-loco, alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro.
Condizioni di accesso al regime: requisito soggettivo e requisito oggettivo
L’adesione al regime è del tutto volontaria, avviene su opzione. Per poter legittimamente esercitare la scelta, è richiesta la contestuale sussistenza di due requisiti, uno soggettivo e uno oggettivo. Sotto il profilo soggettivo, possono aderire al regime le associazioni sportive dilettantistiche che:
Dal punto di vista oggettivo, possono esercitare l’opzione le associazioni che, nel corso del periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250mila euro, limite che va determinato secondo le seguenti regole:
Non concorrono, invece, alla determinazione del limite dei 250mila euro:
Qualora nel corso del periodo d’imposta il limite di 250mila euro dovesse essere superato, il regime agevolato cessa automaticamente di avere efficacia e, dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito oggettivo, l’associazione è tenuta ad applicare il regime ordinario. In tal caso, quindi, sia ai fini Iva sia ai fini Ires, si dovranno considerare due periodi di imposta, assoggettati a due diversi regimi tributari (cfr risoluzione 123/E del 2006). Contestualmente cessano anche le agevolazioni contabili, con conseguente obbligo di tenuta delle scritture previste in regime ordinario. Le associazioni di nuova costituzione, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono rapportare il limite dei 250mila euro al periodo intercorrente fra la data di costituzione e il termine dell’esercizio, computandolo a giorni (cfr risoluzione 63/E del 2006).
Modalità di esercizio dell’opzione
L’opzione per il regime agevolato si esercita mediante:
L’opzione è vincolante per cinque anni. Successivamente si rinnova di anno in anno fino all’eventuale revoca.
Determinazione del reddito imponibile Ires
Le associazioni sportive dilettantistiche che adottano il regime agevolato determinano il reddito imponibile ai fini Ires applicando all’ammontare dei proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività pari al 3%, aggiungendo le eventuali plusvalenze patrimoniali. Il reddito imponibile così determinato è sottoposto a tassazione secondo l’ordinaria aliquota Ires.
Non concorrono a determinare il reddito imponibile Ires i proventi conseguiti nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli derivanti da raccolte pubbliche di fondi, se percepiti per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore a 51.645,69 euro.
Per attività commerciali connesse agli scopi istituzionali si intendono le attività strutturalmente funzionali alle manifestazioni sportive e rese in concomitanza con le medesime, quali, ad esempio, vendita di materiali sportivi e di gadget pubblicitari, sponsorizzazioni correlate all’evento specifico, cene sociali, lotterie.
Determinazione della base imponibile Iva
L’opzione per il regime agevolato ex legge 398/1991 comporta per le associazioni sportive dilettantistiche delle agevolazioni anche ai fini Iva. Innanzitutto, si ricorda che i proventi derivanti dall’attività istituzionale non sono imponibili.
Nell’ambito delle operazioni rilevanti ai fini Iva bisogna distinguere tra:
Tale ultima disposizione prevede che l’Iva da versare sia determinata sottraendo all’Iva incassata sulle operazioni attive una detrazione forfetaria pari a:
Inoltre, le associazioni sportive dilettantistiche con un volume di affari annuo non superiore a 25.822,84 euro hanno la possibilità di optare per il regime forfetario di determinazione dell’Iva previsto per le attività spettacolistiche, disciplinato dall’articolo 74 quater, comma 5, Dpr 633/1972. In base a questo particolare regime, la base imponibile è determinata nella misura del 50% dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti.
Le associazioni sportive dilettantistiche versano l’Iva dovuta con cadenza trimestrale, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, utilizzando il modello F24 (senza la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi).
Semplificazioni contabili e dichiarative
L’opzione per il regime agevolato della legge 398/1991 comporta altresì la possibilità di beneficiare di importanti e significative semplificazioni contabili. In tal caso, infatti, le associazioni sportive dilettantistiche sono esonerate:
Le associazioni sportive dilettantistiche in regime di legge 398/1991 sono comunque tenute a: