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IRPEF: maggiorazione obbligata su conti sanità non corretti

lentepubblica.it • 16 Giugno 2015

dispositivo medicoLa Regione sottoposta al Piano di rientro dal deficit sanitario deve applicare la maggiorazione nella misura fissa di 0,30 punti percentuali dell’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef, rispetto a quelle vigenti, su tutti gli scaglioni di reddito.

 

Questo il principale chiarimento fornito dal dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 5 del 15 giugno 2015.

 

La norma che prevede “l’incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell’addizionale all’Irpef rispetto al livello delle aliquote vigenti…” (articolo 2, comma 86, legge 191/2009), in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risanamento, non ammette deroghe. L’incremento, infatti, è volto ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni riguardanti il diritto fondamentale alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione. a cui ognuno deve contribuire. Un obiettivo così “superiore” a cui nessuno può sottrarsi.

 

Tanto premesso, tale regola non può essere intaccata dalla disposizione del Dlgs 68/2011, secondo la quale dal 2015  “la maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91”. Quest’ultima norma, infatti, ha un diverso scopo: quello di contenere la pressione fiscale sui contribuenti con redditi bassi.

 

La lettura coordinata delle due norme e il diverso “peso” degli obiettivi hanno portato il dipartimento delle Finanze a dire che la Regione non può avvalersi di alcuna discrezionalità nel caso di disavanzi di gestione nel settore sanitario o sia impegnata nel Piano di rientro dei disavanzi di gestione sello stesso settore. La Regione, perciò, non può escludere dall’applicazione degli incrementi delle aliquote fiscali i redditi fino a 15mila euro, poiché in caso contrario l’ente aggraverebbe il disavanzo sanitario contravvenendo all’obbligo di adottare tutti gli atti idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi del Piano.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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