La tassazione IRPEF sui proventi da premi e vincite. Gli introiti derivanti dalla partecipazione a lotterie, concorsi e giochi, conseguiti da persone fisiche, costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta.
Con il presente contributo si intende fornire una sintetica descrizione del regime di tassazione, ai fini Irpef, dei redditi derivanti da premi e vincite conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni. Non verranno, di conseguenza, affrontate le tematiche afferenti la tassazione indiretta e gli obblighi tributari in capo ai soggetti organizzatori.
In base a quanto previsto espressamente dal Tuir (articolo 67, comma 1, lettera d), i premi e le vincite appartengono alla categoria dei redditi diversi. In particolare, sono redditi diversi (se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente):
I premi e le vincite sopra indicati costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel corso del periodo d’imposta, senza alcuna deduzione (articolo 69, comma 1, Tuir). In altri termini, essi sono assoggettati a imposta:
In linea generale, tali redditi sono assoggettati a ritenuta alla fonte. La relativa disciplina è dettata dall’articolo 30 del Dpr 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), che prevede aliquote diverse a seconda del tipo di manifestazione, da cui ha origine la vincita o il premio. La norma stabilisce che i soggetti che erogano tali proventi, e che, come avviene nella maggior parte dei casi, operano in qualità di sostituti d’imposta, applicano una ritenuta a titolo d’imposta, con facoltà di rivalsa.
Dalla lettura dell’articolo 30 si evince che la ritenuta non si applica:
Le aliquote previste dall’articolo 30 sono illustrate nella tabella seguente
VINCITA O PREMIO | ALIQUOTA |
Premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficienza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficienza |
10%
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Premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe |
20%
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Vincite e premi conseguiti in ogni altro caso | 25% |
In tutti i casi in cui il premio e la vincita sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta, il reddito non è ulteriormente tassato e il percettore non deve indicarli nella propria dichiarazione dei redditi.
Lo stesso articolo 30 (commi 4, 5 e 6), inoltre, prevede una serie di ipotesi in cui la ritenuta è compresa nelle imposte specifiche previste dalla legge in relazione a determinate manifestazioni.
In particolare:
Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è dovuto un diritto pari al 6%, trattenuto dal concessionario all’atto del pagamento della vincita, con obbligo di riversamento all’erario, sulla parte della vincita eccedente 500 euro, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza (articolo 6, decreto Mef del 12 ottobre 2011) :
Nei casi, invero residuali, in cui premi e vincite siano corrisposti da soggetti che, non agendo in qualità di sostituti d’imposta, non sono tenuti a effettuare la ritenuta a titolo d’imposta, il percettore deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RL del modello Unico Pf) l’intero ammontare percepito nel corso del periodo d’imposta, senza alcuna deduzione.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica delle Agenzie delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano