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Istruzioni adempimenti per le Ragionerie territoriali in materia di acquisizione dati contabili

lentepubblica.it • 17 Marzo 2015

ragioneriaCon la circolare n. 11/2015 del 05/03/2015 la Ragioneria Generale dello Stato impartisce opportune istruzioni in ordine agli adempimenti che le Ragionerie territoriali dello stato devono espletare in materia di acquisizione analitica delle entrate di competenza statale ai fini di una corretta rappresentazione nel bilancio dello Stato dei dati contabili esistenti nel proprio Sistema informativo relativamente ai ruoli trasmessi in via telematica da parte dell’Agenzia delle entrate.

 

Come è noto, dal 1 ° gennaio 2003 l’acquisizione dei dati analitici di accertamento, di riscossione e dei decreti di discarico e di maggior rateazione, afferenti ai ruoli informatici emessi successivamente alla riforma della riscossione, avviene in via informatizzata con flusso trasmesso dall’Agenzia delle entrate.

 

Nelle more della completa attuazione del Protocollo di intesa, sottoscritto tra questo Dipartimento, l’Agenzia delle entrate ed Equitalia S.p.a., in data 17 maggio 2011, si forniscono, con la presente circolare, le opportune istruzioni operative in ordine agli adempimenti di codeste Ragionerie territoriali in materia di acquisizione e contabilizzazione analitica delle entrate dello Stato, da espletare nelle ipotesi di discordanza tra i dati trasmessi al Sistema Informativo delle Entrate (S.l.E.) dall’Agenzia delle entrate e quelli contenuti negli elaborati contabili prodotti dagli agenti della riscossione.

 

In tal caso codesti Uffici, al fine di non compromettere la formazione del rendiconto generale dello Stato, provvederanno, secondo le indicazioni già fomite al riguardo negli esercizi precedenti, ad inserire e/o rettificare i dati mancanti o errati, sulla base delle contabilità presentate dall’ agente della riscossione, una volta ricevuta dallo stesso agente contabile l’attestazione della correttezza degli elementi fomiti, utilizzando le funzioni presenti nell’area “ruoli” del SIE.

 

Le descritte operazioni devono essere riferite anche alle notizie analitiche relative ai singoli ruoli, a ciascuna riscossione ed ai singoli provvedimenti, anche al fine di fornire alla Corte dei conti, in sede di parifica del rendiconto generale dello Stato, la classificazione dei residui secondo l’anno di provenienza.

 

A tale scopo è stato previsto che il flusso informatico tenga memoria dell’anno di consegna del ruolo ali’ agente della riscossione. Le successive notizie relative alla riscossione ed alla gestione dei provvedimenti riportano obbligatoriamente il riferimento a tale anno.

 

L’espletamento delle operazioni in parola in maniera sintetica, in relazione ai singoli capitoli/articoli dello stato di previsione dell’entrata, non solleva dall’obbligo di indicare l’anno di riferimento del ruolo, che, per le notizie contabili riferite alla competenza, coincide con l’esercizio 2014.

 

Per le modifiche o le integrazioni alle riscossioni in conto residui, invece, occorre che codesti Uffici indichino l’anno di accertamento, individuandolo tra il 2000 e il 2013, in base agli ulteriori elementi di conoscenza in proprio possesso.

 

Le variazioni alle notizie contabili afferenti ai provvedimenti potranno essere apportate con l’inserimento di un unico provvedimento per ciascun capitolo/articolo di bilancio e per ciascun anno di riferimento del ruolo, individuato secondo quanto sopra indicato per le riscossioni.

 

Si raccomanda di provvedere alla sistemazione definitiva delle scritture entro la chiusura contabile dell’esercizio, prevista per il 30 aprile 2015. Le procedure semplificate descritte nella presente circolare sono limitate alla chiusura dell’esercizio 2014.

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato
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