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Detraibilità Iva sui carburanti, solo pagamenti tracciabili?

lentepubblica.it • 6 Aprile 2018

scheda carburanteDetraibilità Iva sui carburanti, solo pagamenti tracciabili? Per gli acquisti sono validi tutti gli strumenti diversi dal denaro contante, in linea con le limitazioni in tema di imposta sul valore aggiunto introdotte dalla legge di Bilancio 2018.


Dopo un confronto con le associazioni di categoria, definiti, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, i mezzi di pagamento che consentono la detraibilità Iva e la deducibilità della spesa per l’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, da parte dei titolari di partita Iva.

 

Secondo le previsioni della legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 927, legge 205/2017), infatti, a partire dal 1° luglio 2018, per poter beneficiare delle deduzioni e delle detrazioni fiscali sugli acquisti di carburanti e lubrificanti è necessario utilizzare forme di pagamento tracciabili.

 

In linea con tale previsione normativa, il provvedimento di oggi individua, fra gli strumenti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto: gli assegni bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali e i mezzi di pagamento elettronici, fra cui l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, le carte di debito, di credito e prepagate.

 

Gli stessi mezzi di pagamento, si legge nel provvedimento, sono validi ai fini della deducibilità della spesa.

 

Per mantenere l’attuale operatività, inoltre, si potranno continuare a usare le carte previste nei contratti di “netting”, dove il gestore dell’impianto si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative nei confronti dell’utente il quale utilizza per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate dalla società. Rimangono valide anche le carte (ricaricabili o meno) e i buoni che permettono al cessionario l’acquisto di carburante con la stessa aliquota Iva.

 

L’utilizzo di questi strumenti è possibile solo se i rapporti tra il gestore dell’impianto e la società petrolifera sono regolati con gli strumenti di pagamento individuati dal provvedimento.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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