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IVA infrannuale in eccesso: rettifiche F24 necessarie per evitare sanzioni

lentepubblica.it • 12 Novembre 2014

Lo “sfruttamento” in F24 del credito già chiesto a rimborso deve però essere preceduto dalla rettifica dell’istanza, altrimenti scatta l’indebito utilizzo di somme in compensazione.

Non si conclude con la scadenza per la presentazione della “correttiva nei termini” al modello Tr (ossia, l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), la possibilità di revocare l’istanza di rimborso, tramutandola in richiesta di compensazione: l’eccedenza Iva infrannuale può essere utilizzata in compensazione inviando una nuova istanza anche oltre quel termine, a patto che l’ufficio competente non abbia già concluso la fase istruttoria e disposto il pagamento della somma.
È questo il chiarimento fornito, con la risoluzione n. 99/Edell’11 novembre, dalla direzione centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di una consulenza giuridica. A monte, la corretta interpretazione dell’articolo 38-bis del Dpr 633/1972, che consente il rimborso o l’utilizzo in compensazione delle eccedenze Iva trimestrali.

Il quesito prende le mosse da due vicende concrete.
La prima si riferisce all’annullamento della richiesta di rimborso già trasmessa, per poter utilizzare la stessa somma in compensazione in sede di dichiarazione annuale.
Il secondo caso prende in esame, invece, un’istanza di rimborso inviata per errore dopo l’utilizzo in compensazione del credito nei termini previsti per la presentazione del modello Tr.
In entrambe le situazioni, i crediti non erano stati ancora rimborsati.
Ma, mentre per i rimborsi annuali è espressamente prevista la possibilità di revoca, per quelli trimestrali nulla è disciplinato in proposito.

L’Agenzia, dopo aver ricordato che il contribuente, se cambia idea, può rettificare o integrare la prima opzione inviando un nuovo Tr (con la casella “correttiva nei termini” barrata), precisa che nessuna norma sancisce “l’immodificabilità” della scelta operata e che, quindi, la rettifica del modello Tr è possibile anche oltre la scadenza per la “correttiva nei termini”.
Prima del via libera alla compensazione, va però verificato che l’ufficio non abbia già superato la fase istruttoria e non sia stata già validata la disposizione di pagamento.
Per quanto riguarda la variazione in senso inverso, il rimborso, naturalmente, può essere erogato soltanto se l’eccedenza non è stata già utilizzata in compensazione.

In ogni caso, la modifica deve essere indicata nella dichiarazione Iva annuale; di conseguenza, la rettifica del Tr non può avvenire oltre la data di presentazione di quel modello.

Attenzione: i tempi di invio del modello correttivo sono sì “dilatati”, ma l’istanza rimane necessaria e deve precedere l’utilizzo dell’eccedenza di credito che era stata già chiesta a rimborso; in caso contrario, il contribuente incorre nella violazione di indebita compensazione.
A sostegno di tale interpretazione, la risoluzione ricorda il principio espresso in un caso simile dalla Corte di cassazione che, in mancanza della preventiva revoca della richiesta di rimborso, ha negato l’utilizzo mensile in detrazione dell’eccedenza già chiesta a rimborso nella dichiarazione annuale.

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Anna Maria Badiali

 

 

causale, pagamento

 

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