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IVA: le norme del nuovo sistema sanzionatorio fiscale

lentepubblica.it • 28 Settembre 2015

IVA sanzioniCome già accennato a proposito delle violazioni dei sostituti d’imposta anche per le modifiche apportate all’articolo 5 del Dlgs 471/1997 relativo alle violazioni riguardanti la dichiarazione Iva, emergono modifiche analoghe a quelle previste per le violazioni di omessa e di infedele presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

 

Anche per la dichiarazione Iva è stato attribuito rilievo alla ultra-tardività della dichiarazione, prevedendo una sanzione pari alla metà di quella “ordinaria” nell’ipotesi in cui la dichiarazione venga presentata oltre 90 giorni dalla scadenza dei termini ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza.

 

Inoltre, anche per le violazioni relative alla dichiarazione Iva vengono riproposte le graduazioni sanzionatorie già viste per l’infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette e per le violazioni del sostituto d’imposta, determinate in base al principio di proporzionalità, nelle ipotesi in cui:

 

  • la violazione sia realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. In tale ipotesi, la sanzione ordinaria (dal 90 al 180%) è aumentata della metà

 

  • quando la maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata è complessivamente inferiore al 3% dell’imposta, dell’eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata e, comunque, complessivamente inferiore a 30mila euro. In tali ipotesi, la sanzione ordinaria è ridotta di un terzo. Tale attenuante non si applica, per espressa previsione, in caso di condotte fraudolente di cui al comma 4-bis.

 

 

Inoltre, così come già visto per le violazioni del sostituto, anche ai fini Iva, attraverso il comma 4-quater, viene definito il concetto di imposta dovuta ai fini della commisurazione della sanzione per infedeltà, intendendosi per tale “la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in sede di accertamento e quello liquidabile in base alla dichiarazione, ai sensi dell’articolo 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633“.

 

Le finalità di tale intervento sono volte – in un’ottica di massimo rispetto del principio di tassatività – a evitare che la base di commisurazione della sanzione per infedele dichiarazione ai fini Iva possa comprendere anche la maggiore imposta liquidabile mediante controllo automatizzato, relativamente alla quale è applicabile solamente la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del Dlgs 471/1997.

Inoltre, anche per la dichiarazione Iva, così come per la dichiarazione ai fini delle imposte dirette, sono state eliminate le aggravanti previste prima nei commi 4-bis e 4-ter per le violazioni relative al contenuto e alla presentazione dei modelli per gli studi di settore.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 30 del Dpr 633/1972, se dalla dichiarazione Iva risulta che l’ammontare detraibile, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni imponibili, il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi espressamente previste dallo stesso articolo 30 e, comunque, in caso di cessazione di attività.

 

Ai sensi del comma 4-ter, la sanzione per infedeltà – in presenza del medesimo scostamento previsto dal precedente comma 4-bis – era elevata del 50% per l’omissione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento fosse dovuto e il contribuente non avesse provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Il legislatore delegato ha eliminato tali aggravanti che, di fatto, punivano l’infedeltà in modo più grave laddove la stessa fosse stata veicolata mediante lo strumento dello studio di settore, per attribuire rilievo a tutte le condotte che eventualmente si estrinsechino in comportamenti simulatori o fraudolenti.

 

Individuate le modifiche della disciplina sanzionatoria ai fini della dichiarazione Iva comuni alle altre dichiarazioni fiscali, si nota che un intervento del tutto peculiare della dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto è contenuto nel comma 5 del nuovo articolo 5, in cui è stata totalmente riformulata la disciplina sanzionatoria della richiesta di rimborso dell’imposta in difformità rispetto al contenuto della dichiarazione, in linea con le diverse modalità con cui viene attualmente effettuata la richiesta di rimborso dell’eccedenza detraibile.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 30 del Dpr 633/1972, se dalla dichiarazione Iva risulta che l’ammontare detraibile, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni imponibili, il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi espressamente previste dallo stesso articolo 30

 

In passato, infatti, la richiesta di rimborso Iva era presentata direttamente al concessionario della riscossione e tale richiesta poteva addirittura prescindere dall’avvenuta presentazione della dichiarazione Iva o da quanto in essa esposto. Era, pertanto, difficile evitare che potessero essere presentate al concessionario istanze di rimborso in totale difformità rispetto a quanto dichiarato. Per tale ragione, a presidio dell’interesse erariale, era posta la precedente sanzione che colpiva la mera richiesta del rimborso in assenza dei presupposti con una sanzione particolarmente grave, dal 100 al 200% dell’ammontare della somma non spettante.

 

Oggi che il meccanismo di richiesta dei rimborsi Iva è cambiato e nel presupposto che la richiesta è effettuata in sede dichiarativa, la possibilità di effettuare un immediato riscontro tra la richiesta di rimborso e quanto esposto nella dichiarazione rende superflua ed eccessiva la previsione di una sanzione fortemente deterrente rispetto a comportamenti evasivi e fraudolenti. Il decreto, oggi, colpisce quindi solo le ipotesi – invero da ritenere marginali – di rimborso (e non più di mera richiesta di rimborso) dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dall’articolo 30 del Dpr 633/1972 effettivamente erogati dagli uffici con una sanzione proporzionale, pari al 30% dell’ammontare del credito rimborsato.

 

Nella relazione illustrativa viene, poi, chiarito che in tali ipotesi – in cui l’eccedenza Iva è nella sostanza maturata, ma per la quale non ricorre nessuno dei presupposti di rimborsabilità – non si procede al recupero del rimborso erogato, ferma restando la debenza, da parte del contribuente, degli interessi, nella misura prevista dall’articolo 38-bis, comma 9, dal giorno successivo alla data di erogazione fino alla data del pagamento, nonché degli interessi eventualmente corrisposti al soggetto passivo da parte dell’Amministrazione finanziaria per la tardiva erogazione del rimborso stesso.

 

Per completare la panoramica sulle modifiche apportate dal decreto alle sanzioni in materia di dichiarazione Iva, si osserva che, nel comma 6 dell’articolo 5, relativo alle violazioni relative alle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività, sono stati compiuti due interventi formali di adeguamento:

 

  • è stato inserito, nel primo periodo, il richiamo all’articolo 35-ter del Dpr 633/1972, prima mancante, relativo all’identificazione ai fini Iva dei soggetti non residenti

 

  • è stato adeguato il secondo periodo alla disciplina già introdotta dal Dlgs 42/2015 inserendo il richiamo alle comunicazioni di cui all’articolo 74-quinquies, comma 4, del Dpr 633/1972, così da eliminare ogni dubbio sulla circostanza che, oltre che la mancata o inesatta richiesta di registrazione, anche l’incompleta o inesatta presentazione delle successive comunicazioni ai fini Moss è colpita con la medesima sanzione prevista per la mancata presentazione di una delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Francesca Zaccaria
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