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Omesso versamento IVA non giustificato da perdita del committente

lentepubblica.it • 8 Ottobre 2015

omesso versamento IVANon è esente da responsabilità penale l’imprenditore che ometta di pagare l’Iva lamentando che l’unico cliente per il quale lavorava ha cessato ogni rapporto commerciale; trattasi, infatti, di evento prevedibile, non idoneo a escludere la volontà dell’imputato di non adempiere all’obbligazione tributaria. Questo il principio di diritto sancito dalla Corte suprema, sezione penale, con la sentenza n. 37637 del 17 settembre 2015.

 

Fatto

 

La vicenda riguarda un imprenditore dichiarato responsabile del delitto di cui all’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000 in relazione agli articoli 10-bis del Dlgs 74/2000 e 6, comma 2, della legge 405/1990, perché, in qualità di legale rappresentante di una Sas, aveva omesso di versare, entro il termine di legge, l’Iva dovuta in base alla dichiarazione relativa al 2006.

 

Contro la sentenza, l’interessato proponeva ricorso per cassazione sostenendo, per quanto qui di rilievo, che la sentenza impugnata nulla chiariva in merito alla crisi di liquidità della società da lui amministrata, con conseguente carenza dell’elemento soggettivo del reato. Segnatamente, a giudizio della difesa, i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere irrilevante “la circostanza che l’unico cliente per il quale la società dell’imputato aveva cessato i suoi rapporti commerciali con tale società, perché tale circostanza” doveva ritenersi imprevedibile e tale da escludere la rilevanza penale del fatto per carenza dell’elemento soggettivo. Inoltre, censurava la decisione dei giudici di merito, secondo i quali l’Iva andrebbe accantonata in modo da poter essere puntualmente corrisposta alla scadenza. Conclusioni che, a detta del ricorrente, non confermerebbero la prassi aziendale di procedere al pagamento dei debiti, anche tributari, mediante dilazione.

 

Decisione e osservazioni

 

La Cassazione ha respinto la doglianza difensiva, richiamandosi ai più recenti orientamenti in tema di (ir)rilevanza della crisi di liquidità dell’impresa ai fini tributari. Come si legge nella sentenza, lo stesso imputato, nel lamentare la perdita del “monocommittente”, ammette, implicitamente, che il mancato accantonamento dell’Iva già incassata è frutto di una sua libera determinazione e non di cause esterne. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto, elaborati – sul punto – dalla giurisprudenza di legittimità: la crisi di liquidità del soggetto attivo, al momento della scadenza del termine, non può ex se escludere la colpevolezza per il fatto illecito, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non ottemperare agli obblighi fiscali.

 

Tale assunto non è incompatibile con l’idea di volere riconoscere in astratto possibili casi – il cui apprezzamento è devoluto al giudice del merito e come tale è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – nei quali invocare l’assenza del dolo o l’assoluta impossibilità di adempiere all’obbligazione tributaria (cfr Cassazione, 5467/2013).

 

È tuttavia necessario che il contribuente assolva gli oneri di allegazione che, per quanto attiene alla lamentata crisi di liquidità, dovranno investire, non solo l’aspetto della non imputabilità – a chi abbia omesso il versamento – alla crisi economica che ha investito l’azienda o la sua persona, ma anche la prova che tale crisi non sarebbe stata altrimenti fronteggiabile tramite il ricorso, da parte dell’imprenditore, a idonee misure da valutarsi in concreto, non ultimo il ricorso al credito bancario.

 

La giurisprudenza, difatti, ha assunto da sempre un atteggiamento di assoluta chiusura e severità, escludendo che la crisi di liquidità possa operare quale scriminante, posto che l’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000 ritiene sufficiente, ai fini della configurabilità del reato, il dolo generico e, quindi, la semplice coscienza e volontà di omettere il versamento (cfr Cassazione 20485/2011, 32348/2010 e 15179/2007). In particolare, la prova del dolo è insita nella presentazione della dichiarazione annuale riportante ilquantum dell’imposta dovuta, senza che a questa consegua il versamento dell’Iva entro il termine previsto dalla legge e per un ammontare superiore a 50mila euro.

 

Ogni volta che il soggetto d’imposta effettua un’operazione imponibile Iva riscuote dal soggetto acquirente l’Iva dovuta all’Erario. Egli, pertanto, deve accantonarla ai fini del versamento allo Stato, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere l’obbligazione tributaria.

 

Su tali presupposti le sezioni unite penali (cfr Cassazione 37424/2013) hanno affermato che “non può, quindi essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte alla esigenza predetta”.

 

In sostanza, il contribuente deve dimostrare l’imprevedibilità della crisi, che ha travolto la società oltre all’impegno profuso nel tentare di adempiere agli obblighi tributari, anche adottando comportamenti sfavorevoli per il proprio patrimonio personale: tutti elementi non rilevati nel caso sottoposto al vaglio dei giudici che, evidentemente, hanno ritenuto non corretto da parte dell’imputato l’adempimento degli oneri di allegazione e di prova.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Carmen Miglino
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