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L’Agenzia delle Entrate non sanzionerà gli errori sullo Split Payment commessi in buona fede

lentepubblica.it • 10 Febbraio 2015

Primo round di chiarimenti sull’applicazione del nuovo meccanismo della scissione dei
pagamenti Iva, denominato split payment. La novità, introdotta dalla legge di stabilità
2015, prevede che in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche
amministrazioni, l’Iva addebitata dal fornitore nella fattura dovrà essere versata dalla
stessa amministrazione acquirente direttamente all’erario e non più dal fornitore.

L’Agenzia, in particolare, spiega che non saranno sanzionate le violazioni
eventualmente commesse in buona fede prima della pubblicazione del documento di
prassi.

Cos’è lo split payment – In pratica, con le nuove regole, il pagamento del corrispettivo
viene quindi ad esser scisso dal versamento dell’imposta dovuta. La scissione dei
pagamenti si applica alle operazioni il cui corrispettivo sia stato pagato dopo il 1°
gennaio 2015 e sempre che le stesse non siano state già fatturate anteriormente alla
questa data. Lo split payment non trova applicazione dunque in riferimento alle
operazioni per le quali la fattura è stata emessa entro il 31 dicembre 2014.

Il circolo virtuoso dello split payment, pagamenti Iva scissi, “Vat gap” ridotto – Il
nuovo meccanismo alla base dell’adozione dello split payment modifica e allo stesso
tempo innova nelle fondamenta il sistema di riscossione dell’Iva. Il cambiamento è
diretto alla riduzione del “Vat gap” e al contrasto dei fenomeni di evasione e delle frodi
in materia di Iva.

I soggetti interessati dalla scissione dei pagamenti – Tra gli enti inclusi nella nuova
modalità di versamento dell’Iva rientrano lo Stato e gli organi dello Stato, gli enti
pubblici territoriali, le Camere di Commercio, gli istituti universitari, le aziende
sanitarie locali e gli enti pubblici di previdenza come l’Inps. In ogni caso, per ragioni di
semplicità e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che
agli stessi enti pubblici acquirenti) la circolare rimanda all’Indice delle Pubbliche
Amministrazioni (IPA), http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php, nel quale i
fornitori possono verificare la categoria di appartenenza e i riferimenti degli enti
pubblici ai quali devono emettere fattura.

Per lo split payment vale la fattura, non il semplice scontrino o la ricevuta – La
scissione dei pagamenti Iva, chiarisce la Circolare, riguarda soltanto le operazioni
documentate con relativa fattura emessa dai fornitori. Pertanto, sono escluse dal
meccanismo dello split payment le operazioni, come ad esempio le piccole spese
sostenute da un ente pubblico, certificate dal fornitore con semplice rilascio della
ricevuta fiscale o dello scontrino. Lo stesso vale anche per gli scontrini non fiscali, nel
caso in cui si riferiscano a soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei
corrispettivi o di altre modalità di certificazione specificatamente previste.

 

 

 

FONTE: Agenzia delle Entrate

 

 

split payment

Fonte:
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