Dal 2014, anno in cui è nato l’Art Bonus, sono state effettuate donazioni da parte di 23.668 mecenati, che hanno consentito la realizzazione di interventi a sostegno della cultura e dello spettacolo.
Con il D.L. n. 83/2014, recante Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, è stato introdotto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il cosiddetto Art bonus, quale strumento per favorire il mecenatismo nei confronti del patrimonio culturale.
Le donazioni che danno diritto all’agevolazione fiscale, devono essere riferite alle seguenti tipologie di interventi:
In sede di conversione del D.L. 83/2014, l’agevolazione è stata estesa anche alle erogazioni effettuate per interventi di manutenzione e restauro di beni culturali pubblici, ove destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
In seguito all’emergenza causata dalla pandemia, nel 2020 l’Art Bonus viene esteso anche ad altre categorie, quali complessi strumentali, società concertistiche e corali, circhi e spettacoli viaggianti.
Il credito d’imposta è riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo previste dalla norma, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica.
Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, le donazioni devono essere effettuate esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili, ovvero:
Nella pagina dedicata del sito Art Bonus è possibile effettuare una ricerca nella lista dei beni, per individuare l’intervento o l’attività da sostenere e contribuire alla sua realizzazione.
Secondo quanto stabilito dalla legge, il credito d’imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate; grazie alla Legge di stabilità 2016 l’Art bonus è diventato permanente.
In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali sono previsti limiti massimi differenziati di spettanza del credito:
Vediamo ora quali sono le modalità previste per la fruizione del credito maturato.
Esso deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il riferimento alla ripartizione “in tre quote annuali di pari importo” deve intendersi in concreto riferito ai tre periodi d’imposta di utilizzo del credito.
Sono previste inoltre modalità di fruizione differenziate, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione:
Inoltre:
Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali, invece, fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi.
Tali soggetti iniziano a fruire della prima quota annuale del credito d’imposta (nella misura di un terzo dell’importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui viene effettuata l’erogazione, ai fini del versamento delle imposte sui redditi; la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite temporale.
I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, inclusi i concessionari o affidatari di beni culturali pubblici, sono tenuti a comunicare mensilmente tramite il sito web https://artbonus.gov.it/e sul proprio sito web istituzionale in una pagina dedicata e facilmente individuabile: