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Nella Legge di Bilancio 2019 rivalutazione beni e partecipazioni

lentepubblica.it • 4 Dicembre 2018

legge-di-bilancio-2019-rivalutazione-beni-partecipazioniLa vera novità degli ultimi emendamenti nella Legge di Bilancio 2019 è la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni d’impresa. Scopriamo di cosa si tratta.


Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni: con un emendamento alla Legge di Bilancio 2019 il Governo intende consentire tale possibilità alle società che non adottano principi contabili internazionali.

 

La rivalutazione di beni e partecipazioni potrà essere eseguita nel bilancio o nel rendiconto dell’esercizio successivo al 31 dicembre 2017 e per il quale il termine di approvazione è successivo alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019.

 

L’imposta sostitutiva da applicare sul saldo attivo della rivalutazione sarà pari al 10%, mentre sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione l’imposta sarà pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per quelli non ammortizzabili.

 

Al comma 4 della proposta di modifica in oggetto si legge che il maggiore valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap:

 

“a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.”

 

Restano esclusi esplicitamente gli immobili «merce» ovvero quelli al cui scambio è diretta l’attività imprenditoriale. Il maggior valore è riconosciuto ai fini dell’imposizione diretta e del tributo regionale (Irap) a partire dal terzo esercizio successivo a quello nel quale è stata eseguita la rivalutazione (2021). Possibile, come sempre, affrancare anche il saldo attivo di rivalutazione, versando un’imposta sostitutiva del 10% e, limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori sono riconosciuti con effetto dal 2020.

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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