Legge di Bilancio 2020: le novità per i Comuni in sintesi. Nei prossimi giorni seguirà una nota di lettura più approfondita.
La legge di bilancio è stata approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati ed è in corso di pubblicazione. Si sintetizzano di seguito le principali richieste accolte.
Si ricorda, in particolare, che:
Ecco un elenco completo e sintetico di tutte le novità.
Viene incrementato il Fondo di solidarietà comunale per un importo di 100 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di euro per il 2021, 300 milioni di euro per il 2022, 330 milioni per il 2023 e 560 milioni a decorrere dal 2024.
Si tratta del recupero chiesto da Anci lo scorso anno, anche in sede giudiziale, delle risorse che dovevano essere restituite a partire dal 2019 per il venir meno del taglio previsto dal dl 66/2014 (commi 848-851).
La legge stanzia significative risorse a favore dei Comuni per investimenti e progettazione degli interventi, in un arco temporale pluriennale e che interessano vari settori strategici. Sarà predisposta nota ad hoc (commi 29-80).
Si prevede la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il FCDE applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%, purché i Comuni abbiano registrato indicatori di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termini previsti dal comma 859, lettere a) e b), della legge di bilancio 2019. Si prevede inoltre quale importante novità che in corso d’anno i Comuni possano rettificare l’accontamento sulla base del miglioramento degli indici della capacità di riscossione (commi 79-80).
Dal 2020 al 2022 l’anticipazione rimane fissata ai 5/12 delle entrate correnti (comma 555).
È prevista anche per il 2020 la possibilità di usufruire di ulteriore liquidità per pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili al 31/12/2019 (comma 556).
Debito degli enti locali
A partire dal 2020 (ma con effetti prevedibili dal 2021) si avvia un’operazione di abbattimento dei tassi di interessi praticati agli enti locali attraverso la ristrutturazione del debito (comma 557).
È prorogata al 2021 l’entrata in vigore del nuovo fondo di accantonamento a carico degli enti locali per il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali (FGDC, commi 854-855).
Si avvia una riforma della riscossione locale, finalizzata a migliorare la capacità di gestione delle entrate dei Comuni, assegnando strumenti più efficaci e dando stabilità ad un settore che ha conosciuto troppi anni di incertezza (commi 784-815).
Si tratta di una semplificazione a favore sia dei contribuenti che degli uffici comunali, che non comporta alcun aumento della pressione fiscale e stabilizza gli attuali limiti di aliquota, compresa l’eventuale maggiorazione Tasi (0,8 per mille), per i soli Comuni che l’hanno applicata (commi 738-783).
Si prevede che le graduatorie concorsuali approvate dal 2012 al 2017 siano utilizzabili sino al 30 settembre 2020; le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione. A regime, a partire dal 2020, le graduatorie avranno una vigenza biennale.
Si prevede che gli adeguamenti delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali applicati ai sensi dell’articolo 82 del TUEL sono fatti salvi e sono legittimamente applicati.
Resta fermo il divieto di applicare un nuovo aggiornamento dopo l’entrata in vigore della norma che ha abrogato la previsione (comma 552).
Canone unico OSP-Pubblicità, a decorrere dal 2021 (commi 816-847), ma con limite all’incremento delle tariffe Tosap e Cosap 2020 entro il tasso di inflazione programmato (co. 843).
Oltre a: