lentepubblica


L’IVA non può essere applicata a un’entrata tributaria

lentepubblica.it • 1 Dicembre 2014

L’Iva non può essere applicata a un’entrata tributaria. Dunque, è illegittima la richiesta di versamento dell’Iva sulla tariffa d’igiene ambientale contenuta nell’avviso di pagamento emanato dal Comune. Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale di Bari, sezione staccata di Lecce (XXIV), con la sentenza 2306 del 13 novembre 2014, che si allega.

Con ricorso n. 335/08, depositato il 08/02/2008, il Sig. D.F.A., nella qualità di legale rappresentante della “CHIANI S.r.l.”, esercente l’attività turistico-ricettiva del Villaggio Albergo denominato “Blue Area” a Torre dell’Orso, Comune di Melendugno, impugnava, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, la cartella di pagamento n. (…), notificata il 11/12/2007, relativa al ruolo emesso dal Comune di MELENDUGNO a titolo di TIA per l’anno 2006.

Eccepiva il ricorrente nullità dell’atto per carenza di motivazione, per difetto di sottoscrizione, l’illegittimità della tariffa applicata per contrasto con l’art. 68 del D.Lgs. n. 507 del 1993 e del regolamento.

Si costituiva il Comune di Melendugno sostenendo la validità e correttezza del proprio operato.

Con decisione n. 668/09/08, depositata il 22 dicembre 2008, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquidava in Euro 300,00.

In data 26/10/2009 il contribuente impugnava tale decisione ribadendo l’assenza della pretesa tributaria e, per l’effetto, chiedeva l’annullamento della cartella di pagamento perché illegittima ed infondata.

 

OSSERVA

L’appello del contribuente è parzialmente fondato e la sentenza va, quindi, riformata.

Come giustamente osservato dai primi giudici, la cartella di pagamento impugnata contiene tutti gli elementi necessari all’esercizio pieno del diritto di difesa, specialmente se si considera che essa scaturisce da una denuncia che il ricorrente ha fatto in relazione alla occupazione dell’intero complesso turistico-alberghiero e che costituisce l’applicazione delle tariffe alle singole unità abitative, residenziali e non, come denunciate.

Il Collegio, comunque, ritiene illegittima l’applicazione dell’IVA alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale.

Infatti, con la recente sentenza n. 238 del 16 luglio 2009, la Corte Costituzionale ha chiarito la “natura giuridica” delle varie “tasse si rifiuti”, ponendo fine alla dibattuta questione se la “TIA” e la “TARSU” abbiano natura di tributo o, al contrario, siano il semplice corrispettivo di un servizio offerto. La Consulta si è, dunque, pronunciata affermando che la “tassa” dovuta dal cittadino/contribuente per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, sia nella versione TIA, sia nella versione TARSU, è un vero e proprio tributo. Per tali motivi, l’imposizione dell’IVA su tale onere tributario è, pertanto, illegittima, non potendosi ammettere ammissibile l’imposizione di una tassa su di una tassa.

Quindi, la TIA e la TARSU, in quanto tributi, non possono rientrare nell’ambito di operazione di IVA.

Questo collegio, per le considerazioni ivi esposte, non può che, conseguentemente, riformare la sentenza della C.T.P. escludendo l’applicazione dell’IVA perché illegittima e rigettare per il resto l’appello del contribuente.

Vi sono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

La Commissione, in parziale riforma della sentenza, accoglie l’appello del contribuente per l’IVA non dovuta. Spese compensate.

Lecce, il 18 giugno 2014.

 

 

FONTE: Commissione Tributaria Regionale di Bari, Sezione Staccata di Lecce

 

 

fatture

Fonte:
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments