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Senza onere delle rate nessun condono clemenziale

lentepubblica.it • 2 Settembre 2014

Nell’ipotesi di condono clemenziale, infatti, a differenza di quello premiale, il quantum da versare è definito all’origine, senza necessità di ulteriore liquidazione

Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, il condono previsto dall’articolo 9-bis della legge n. 289 del 2002, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla Legge n. 289 del 2002, articoli 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’articolo 9-bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione Dpr n. 600 del 1973, ex articolo 36-bis in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all’articolo 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive (cfr. Cassazione Sezione 5, sentenza n. 20745/2010).

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

 

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