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Gli interventi tributari presenti nella nuova legge di Bilancio

lentepubblica.it • 3 Novembre 2016

evasione fiscaleApproda in Parlamento la manovra per il prossimo anno. Il testo si presenta articolato e ricco di novità. Di seguito, una sintesi dei più importanti interventi tributari.

 

Lo scorso 29 ottobre il ministro dell’Economia e delle finanze ha presentato al parlamento il disegno di legge di bilancio per il 2017.

 

Il testo predisposto dal governo ora passa all’esame delle Camere per la discussione e l’approvazione definitiva.

 

Molto numerosi gli interventi di natura fiscale, tra novità, conferme e proroghe.

 

Ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e antisismica, acquisto mobili

 

 

  • Proroga al 31 dicembre 2017 del termine entro il quale sostenere le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare della detrazione d’imposta al 50% su un importo massimo di 96mila euro per unità immobiliare
  • Per gli interventi di riqualificazione energetica, proroga della detrazione nella misura potenziata al 65% fino al 31 dicembre 2017, in generale, e fino al 31 dicembre 2021, se le opere riguardano le parti comuni degli edifici condominiali. Per queste ultime, il bonus è innalzato al 70%, se hanno a oggetto l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, ovvero al 75%, se sono finalizzate a migliorarne la prestazione energetica invernale ed estiva, e si applica su un importo complessivo di spesa non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Queste detrazioni sono estese anche agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti a edilizia residenziale pubblica
  • Introduzione di una detrazione d’imposta del 50%, fruibile in cinque rate annuali di pari importo, con riferimento alle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e per un importo complessivo pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è innalzata al 70% ovvero all’80% a seconda se gli interventi comportano il passaggio a una o due classi di rischio inferiori; se gli interventi riguardano le parti comuni di edifici condominiali, la detrazione spetta nella misura del 75% ovvero dell’85% in base all’entità del miglioramento della classe di rischio ed è calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici vengono incluse anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
  • Proroga al 31 dicembre 2017 del “bonus mobili”, ossia della detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo della singola unità immobiliare ovvero delle parti comuni di edifici residenziali oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016.

 

 

Credito d’imposta per le strutture ricettive

 

Proroga e potenziamento del credito d’imposta a favore delle imprese alberghiere per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche. L’agevolazione, incrementata nella misura del 65%, spetta pure per i periodi di imposta 2017 e 2018 ed è estesa agli agriturismo.

 

Super-ammortamenti per beni strumentali nuovi

 

Proroga sino al 31 dicembre 2017 (ovvero fino al 30 giugno 2018, a condizione che entro la precedente data l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione) dell’agevolazione riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (ammortamento maggiorato del 40%). Inoltre, per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale, la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 150% (“iper ammortamento”), mentre per i beni immateriali strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica spetta la maggiorazione ordinaria del 40%.

 

Credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo

 

Modificata la disciplina del credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo. Si prevede che il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura unica del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, disponendone, contestualmente, la proroga di un anno (fino al periodo in corso al 31 dicembre 2020). Ampliato l’ambito di applicazione del bonus, per favorire le attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati inclusi nella white list (Dm 4 settembre 1996). Prevista, poi, l’ammissibilità al credito d’imposta delle spese relative a tutto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, sia altamente qualificato sia tecnico. Innalzato da 5 a 20 milioni di euro dell’importo massimo del beneficio annuale riconoscibile a ciascun destinatario.

 

Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata

 

Introduzione, per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, della determinazione del reddito e del valore della produzione netta secondo il criterio di cassa, in sostituzione del criterio della competenza.

 

Introduzione del gruppo Iva

 

A partire dal 1° gennaio 2018, è prevista la possibilità di esercitare l’opzione per la costituzione di un gruppo Iva da parte più soggetti (almeno due) esercenti imprese, arti o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato per cui ricorrano determinati vincoli di carattere finanziario, economico e organizzativo.

 

Trasferimenti immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie

 

Potenziata la disciplina che prevede l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale proporzionali per gli immobili acquistati all’asta, sostituite da imposte fisse nella misura di 200 euro ciascuna. Si prevede, infatti, che il regime agevolato trovi applicazione agli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2017, a condizione che gli immobili siano rivenduti entro cinque anni (non più due).

 

Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine

 

Modifica della disciplina della deducibilità dei canoni di noleggio a lungo termine per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio, con innalzamento dei relativi limiti di deduzione.

 

Riduzione canone tv

 

Per il 2017, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato viene ridotta a 90 euro (nel 2016 è pari a 100 euro).

 

Blocco aumenti aliquote

 

Proroga di un anno (anche per il 2017) del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato.

 

Imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti

 

Per il triennio 2017-2019 viene prevista, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, la non concorrenza dei redditi dominicali e agrari alla formazione della base imponibile Irpef e delle relative addizionali.

 

Società di gestione dei fondi comuni d’investimento

 

Le società di gestione dei fondi comuni d’investimento vengono escluse dal novero dei soggetti cui si applica l’addizionale Ires del 3,5%. Viene inoltre ripristinata la deducibilità, ai fini Ires e Irap, nella misura del 96% del loro ammontare, degli interessi passivi sostenuti dalle predette società.

 

Agevolazioni per gli investimenti nelle start-up e nelle Pmi innovative

 

Stabilizzazione e rafforzamento, a partire dal 2017, della disciplina fiscale di favore prevista per i soggetti che investono in start-up innovative. In particolare, viene raddoppiato, portandolo a 1 milione di euro, il limite massimo di investimento su cui calcolare la detrazione d’imposta per i soggetti Irpef. Viene aumentato a tre anni il termine del mantenimento dell’investimento. In luogo delle attuali differenti aliquote, viene fissata al 30% – sempre a decorrere dal 2017 – la misura dell’agevolazione tanto per la detrazione dall’imposta per i soggetti Irpef (in luogo dell’attuale 19%) quanto per la deduzione dal reddito per i soggetti Ires (in luogo dell’attuale 20%), indipendentemente dalla tipologia di start-up innovativa beneficiaria. Viene modificata anche la disciplina agevolativa per i soggetti che investono in Pmi innovative. Più in particolare, viene eliminata la differenza di trattamento in relazione all’anzianità della Pmi e viene disposta, ai fini dell’autorizzazione comunitaria da richiedersi a cura del ministero dello Sviluppo economico, l’attuazione nel rispetto degli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio.

 

Perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da società quotate

 

Per stimolare e incentivare gli investimenti in start-up da parte di società quotate, si prevede la cessione delle perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività di nuove aziende a favore di una società quotata, che detenga una partecipazione nell’impresa cessionaria pari almeno al 20 per cento.

 

Agevolazioni per investimenti a lungo termine

 

Allo scopo di incentivare determinate categorie di investimenti, viene previsto un regime di esenzione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria (con esclusione di quelli connessi alle negoziazione o alla detenzione di partecipazioni qualificate) derivanti da investimenti a lungo termine (durata almeno quinquennale) effettuati dai risparmiatori fiscalmente residenti in Italia, dagli enti di previdenza obbligatoria (casse previdenziali) e dalle forme di previdenza complementare.

 

Incentivi per rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero

 

La disposizione intende rendere permanente la previsione agevolativa volta a favorire il rientro di docenti e ricercatori residenti all’estero. L’agevolazione è destinata a soggetti italiani e stranieri che abbiano svolto una comprovata attività di ricerca all’estero e che decidano di trasferirsi in Italia, acquisendone la residenza fiscale e consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente del 90% degli emolumenti derivanti dall’attività di ricerca o docenza svolta in Italia. L’incentivo si applica nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente in Italia e nei tre successivi, a condizione che la residenza permanga qui.

 

Regime speciale per lavoratori impatriati

 

Viene rafforzata ed estesa ai lavoratori autonomi, a partire dal 2017, la disposizione fiscale di favore, a carattere temporaneo, per i lavoratori che rivestono una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione o che rivestano ruoli direttivi e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e si impegnano a rimanervi. Per tali soggetti, il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del suo ammontare. Inoltre, per evitare discriminazioni e ampliare il novero dei beneficiari, l’accesso è esteso anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

 

Regime speciale per talune categorie di nuovi residenti

 

Per favorire gli investimenti in Italia da parte di soggetti non residenti, viene previsto, in alternativa alla disciplina ordinaria, un regime fiscale speciale applicabile a talune categorie di soggetti in base al quale, in deroga al principio della tassazione mondiale, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare, al ricorrere di specifiche condizioni, per l’assoggettamento a un’imposta sostitutiva dei redditi prodotti all’estero.

 

Premio di produttività e welfare aziendale

 

Viene modificato il regime di tassazione dei premi di risultato. In particolare, si prevede l’incremento da 2.000 a 3.000 euro – ovvero a 4.000 euro nel caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro – dell’ammontare dei premi di risultato soggetti a imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali, nella misura del 10 per cento. Inoltre, è ampliata la platea dei destinatari del regime di tassazione agevolato mediante l’innalzamento da 50mila a 80mila euro della soglia massima di reddito di lavoro dipendente, di cui devono essere titolari i soggetti beneficiari nell’anno precedente quello di percezione dei premi. Modifiche vengono apportate anche alla disciplina dell’opzione per il “welfare aziendale”.

 

No tax area pensionati

 

No tax area più elevata per i pensionati under 75, ai quali vengono estese le stesse detrazioni oggi spettanti ai pensionati con almeno 75 anni di età.
 

Erogazioni liberali in favore degli Istituti tecnici superiori

 

Viene introdotta la possibilità di fruire di detrazioni d’imposta e di deduzioni dal reddito d’impresa per le erogazioni liberali effettuate a favore degli Istituti tecnici superiori di cui al Dpcm 25 gennaio 2008.

 

Norme antielusive e di contrasto all’evasione

 

 

  • Nella disciplina della circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa, viene inserita una disposizione che prescrive l’obbligo di dotarsi di sistemi di tracciamento (posizione e misurazione delle quantità scaricate) per le autobotti e le bettoline impiegate per il trasporto su strada e marittimo di carburanti che non hanno ancora assolto l’accisa
  • Vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina dei depositi fiscali di prodotti energetici
  • In previsione della futura istituzione di una lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali rilasciati, si prevede che l’esercente deve inserire nello scontrino o nella ricevuta il codice fiscale del cliente, su richiesta di quest’ultimo espressa prima che l’operazione venga effettuata
  • Si prevede l’introduzione, dal 1° gennaio 2018, di una lotteria nazionale, cui possono partecipare le persone fisiche che risiedono in Italia e che acquistano beni o servizi fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione. L’acquisto deve avvenire presso commercianti al minuto (o esercenti attività assimilate) che abbiano optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi nonché presso qualsiasi soggetto passivo Iva, laddove l’acquisto sia documentato con fattura, i cui dati sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

 

 

Imposta sul reddito d’impresa

 

Introduzione dell’imposta sul reddito d’impresa (Iri) per gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali (Snc e Sas) in contabilità ordinaria. Previa opzione, il reddito d’impresa di tali soggetti non concorrerà più, ai fini Irpef, alla formazione del reddito complessivo, ma sarà tassato con la medesima aliquota (24%) prevista ai fini Ires, mentre le somme che l’imprenditore (o i soci della società di persone) ritrae dall’impresa vengono tassate, ai fini Irpef, come reddito ordinario soggetto alla progressività propria del tributo. Al contempo, tali somme sono deducibili dal reddito d’impresa. La nuova disciplina, favorendo la patrimonializzazione delle imprese, si pone in continuità con l’Ace.

 

Rivalutazione di terreni, partecipazioni e beni d’impresa

 

Riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa, società semplici, società ed enti a esse equiparate, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale. Il 30 giugno 2017 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima nonché versare l’imposta sostitutiva (dell’8%) o la prima rata, nel caso si opti per il pagamento rateale; il 1° gennaio 2017 è il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore. Nuova opportunità di rivalutazione anche per i beni d’impresa, strumentali e non, esclusi quelli alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività d’impresa. La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e ancora presenti nel bilancio successivo. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri beni. È consentito affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante un’imposta sostitutiva del 10 per cento.

 

Assegnazione o cessione di beni ai soci ed estromissione dei beni dall’impresa individuale

 

Viene ampliato l’ambito temporale delle disposizioni per la fruizione dell’assegnazione o cessione agevolata di alcuni tipi di beni ai soci (ora possibile fino al 30 settembre 2017). Replica anche per l’estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell’imprenditore individuale; la chance riguarda i beni posseduti al 31 ottobre 2016, estromessi dal 1° gennaio al 31 maggio 2017.

 

Modifiche alla disciplina Iva sulle variazioni dell’imponibile o dell’imposta

 

Viene modificata la disciplina Iva concernente le variazioni dell’imponibile o dell’imposta. In particolare, si abroga la disposizione del comma 4 dell’articolo 26 Dpr 633/1972, per prevedere la possibilità di emettere nota di variazione, nelle ipotesi di assoggettamento a procedura concorsuale del cessionario/committente, soltanto al momento dell’appurata infruttuosità della procedura stessa.

 

Detrazione spese scolastiche

 

Viene modificata la disciplina della detrazione d’imposta del 19% relativa alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia e della scuola secondaria, prevedendone l’applicazione su un importo annuo non superiore a 640 euro per il 2016, a 750 euro per il 2017 e a 800 euro a decorrere dal 2018, per alunno o studente.

 

 

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano
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