La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione 227/2018/PAR , ha reso parere in materia di ricorso all’istituto della mobilità volontaria e di utilizzo dei resti assunzionali nei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.
Il Comune deve comunque preventivamente bandire una procedura di mobilità, a cui possono partecipare i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche aventi il profilo professionale richiesto ai sensi dell’art 30 del decreto legislativo 165/2001. In questo caso l’art 1 comma 47 della legge 311/2004 tuttora vigente, basandosi sul principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (su tutte la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo n. 59/CONTR/10) dispone, pertanto, che le assunzioni di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 non incidono sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall’esterno.
Difatti, la procedura di mobilità non determina, a livello di comparto pubblico, alcun aumento complessivo della spesa di personale che rimane immutata nel suo ammontare verificandosi solo uno spostamento di personale da un’amministrazione ad un’altra e, conseguentemente, non ha incidenza sulle capacità assunzionali degli Enti.
Qualora la procedura di mobilità risultasse infruttuosa, per la nuova assunzione potranno essere utilizzati i resti assunzionali sin dal 2007 in quanto il Comune non era soggetto al patto fino al 2015, ma sempre rispettando le condizioni sopra richiamate.