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Le novità del Modello Consolidato Nazionale e Mondiale

lentepubblica.it • 21 Aprile 2016

modello EASIl provvedimento 29 gennaio 2016 ha approvato il modello “Consolidato nazionale e mondiale 2016” (Cnm), con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2016 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti, nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

 

Consolidato tra società “sorelle” residenti in Italia

 

Tra le principali novità, la possibilità di utilizzare il modello Cnm anche in caso di consolidato tra società “sorelle” residenti in Italia, se controllate da una società Ue. L’articolo 6 del Dlgs 147/2015, recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese (“decreto crescita e internazionalizzazione”) ha modificato la disciplina del consolidato fiscale di cui all’articolo 117 e seguenti del Tuir, consentendo alle “sorelle”, sia società residenti in Italia sia stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società residenti in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, di consolidare le proprie basi imponibili, previa indicazione, da parte del soggetto non residente, della controllata designata a esercitare l’opzione, che assume la qualità di consolidante. La controllata designata, in qualità di consolidante, acquisisce tutti i diritti, gli obblighi e gli oneri previsti dalle norme sul consolidato per le società o enti controllanti ed è, pertanto, tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolare il reddito complessivo, liquidare l’imposta ed effettuare i versamenti per il consolidato.

 

Nel modello Cnm 2016, quindi, in caso di designazione, per società consolidante si intende la società designata, la quale acquisisce tutti i diritti, obblighi e oneri previsti dagli articoli da 117 a 127 per la società o ente controllante. Le nuove norme si applicano dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del “decreto crescita e internazionalizzazione” (7 ottobre 2015). Con provvedimento 6 novembre 2015 sono state disciplinate le modalità applicative per la designazione della controllata di cui al comma 2-bis dell’articolo 117 del Tuir. Il nuovo comma 2-ter dell’articolo 117 prevede, inoltre, la possibilità per le stabili organizzazioni di società non residenti (appartenenti a Stati Ue o See) di optare per la tassazione di gruppo anche in qualità di consolidate con altre società residenti in Italia ovvero con altre stabili organizzazioni, purché gli enti di appartenenza siano controllati dallo stesso soggetto Ue.

 

Il modello CNM 2016, quindi, è utilizzato:

 

 

  • dai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e di stabili organizzazioni di imprese controllate non residenti (consolidato nazionale)
  • dai soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti (consolidato mondiale).

 

 

Frontespizio

 

Con lo scopo di “introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, al fine di semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili“, la Stabilità 2015 (articolo 1, commi 634-636, legge 190/2014) ha previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in suo possesso, dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione. A tal fine, è stata modificata la modalità di compilazione della casella “Dichiarazione integrativa” nella sezione “Tipo di dichiarazione” del frontespizio. I contribuenti che intendano rettificare la dichiarazione già presentata sulla base delle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate indicano il codice “2” nella casella dedicata alla dichiarazione integrativa.

 

 

 

 

Come conseguenza, nella sezione “Firma della dichiarazione”, è stata inserita la casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario”, che contiene l’indicazione della richiesta del contribuente che le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione siano inviate all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione.

 

 

immagine della sezione "firma della dichiarazione"

 

 

L’intermediario, a sua volta, accetta di ricevere le predette comunicazioni telematiche barrando la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, inserita nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.

 

 

immagine della sezione "impegno alla presentazione telematica"

 

 

Determinazione del reddito complessivo globale – Quadro NF

 

Il periodo d’imposta 2015 è l’ultimo nel quale è possibile dedurre gli interessi passivi sfruttando il risultato operativo lordo (Rol) delle controllate estere nel consolidato fiscale. L’articolo 96 del Tuir stabilisce, al comma 7, che “in caso di partecipazione al consolidato nazionale (…), l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione” e, al successivo comma 8, che “tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni (…)” per esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo.

 

In buona sostanza, nella determinazione del reddito complessivo globale della fiscal unit è ammessa la possibilità di compensare la quota di interessi passivi netti indeducibili determinatasi in capo ad una società del gruppo con la capienza di Rol che residua dopo la compensazione individuale, in capo a un’altra società del medesimo gruppo consolidato. Quest’ultima, per effetto della previsione del comma 8, può anche essere una società non residente rispetto alla quale siano verificati i requisiti del controllo rilevante per l’accesso al consolidato nazionale, nonché il requisito dell’identità dell’esercizio sociale e della certificazione del bilancio. Il “decreto crescita e internazionalizzazione” (articolo 4, comma 1, lettera c) ha abrogato, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015, il comma 8 dell’articolo 96 del Tuir; pertanto, i soggetti con periodo d’imposta che comincia successivamente a tale data non devono compilare le stringhe da NF31 a NF33.

 

Prospetto degli oneri detraibili – spese per il risparmio energetico

 

Nella sezione I del quadro NX vanno indicati gli oneri detraibili spettanti, provenienti dalle stringhe GN15 e GN16 del quadro GN, del modello Unico SC 2016 di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo. Nella colonna 2 vanno indicati i codici corrispondenti alla tipologia di spesa per risparmio energetico sostenuta. Nel modello Cnm 2016 entrano a regime le detrazioni per spese introdotte dall’articolo 1, comma 47, della legge 190/2014 riguardanti l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari identificate con il codice “6” e riguardanti l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili identificate con il codice “7”. Per entrambe le tipologie di spesa, la legge di stabilità 2016 ha prorogato le detrazioni, quindi possono essere indicate le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 (articolo 1, comma 74, legge 208/2015).

 

La legge di stabilità 2016 ha inserito tra gli oneri detraibili le spese per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti, sostenute dal 1° gennaio 2016 (articolo 14 del Dl 63/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 88, legge 208/2015). Tali dispositivi devono avere tre caratteristiche:

 

 

  • mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati
  • mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti
  • consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

 

 

I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare possono fruire della citata detrazione indicando il codice “8” nella colonna 2 delle stringhe da NX1 a NX3.

 

 

immagine della sezione I "oneri detraibili"

 

 

Tutti gli oneri detraibili riferibili alle spese per il risparmio energetico sostenute dalle società partecipanti al consolidato e già evidenziate nel quadro NX, sezione I, o nel rigo MX1, nonché le quote detraibili relative a spese sostenute in precedenti periodi d’imposta vanno riepilogati nelle stringhe da CS12 a CS16.

 

 

immagine dei righi CS12 e CS13, oneri detraibili per risparmio energetico

 

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dlel'Agenzia delle Entrate - articolo di Annarita De Santis
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