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Nessuna imposta su donazioni per quote di emissione di gas a effetto serra

lentepubblica.it • 5 Marzo 2015

La Corte di giustizia dell’Ue chiamata a fornire indicazioni sulla interpretazione dell’articolo 10 della direttiva n. 87 del 2003 che istituisce un sistema ad hoc di ripartizione.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone una società della Repubblica Ceca all’Amministrazione tributaria locale, in ordine al pagamento di un’imposta sull’assegnazione delle quote di emissioni di gas a effetto serra.
In particolare la domanda in esame verte sulla interpretazione dell’articolo 10 della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nell’UE.

La fattispecie e la questione pregiudiziale
La società ha acquistato a titolo gratuito, quote di emissioni di gas a effetto serra per la produzione di energia elettrica, per le quali la amministrazione finanziaria le chiede una somma a titolo di imposta sulle donazioni.
La società ha contestato tale tassazione procedendo ad adire la autorità giurisdizionale competente.
Quest’ultima ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte UE la seguente questione:
se l’articolo 10 della direttiva 2003/87 debba essere interpretato nel senso che esso osta alla applicazione di disposizioni normative nazionali che assoggettano ad imposta sulle donazioni l’assegnazione gratuita di quote di emissioni nel periodo pertinente.
Il giudice ‘a quo’ chiede pertanto se l’articolo 10 della direttiva 2003/87, nella parte in cui impone agli Stati membri di assegnare almeno il 90% delle quote di emissioni di gas a effetto serra a titolo gratuito, debba essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di una imposta sulle donazioni.

Le valutazioni della Corte Ue
Come risulta dal tenore letterale della norma citata , secondo cui gli Stati membri assegnano almeno il 90% delle quote di emissioni di gas ad effetto serra a titolo gratuito, l’articolo 10 della direttiva 2003/87 osta ad oneri percepiti in relazione all’assegnazione delle quote medesime.
La Corte Ue ha tuttavia precisato che né l’articolo 10 della Direttiva, né altre disposizioni della stessa riguardano l’utilizzazione di tali quote di emissioni o limitano espressamente il diritto degli Stati membri di adottare misure idonee ad influire sulle implicazioni economiche dell’utilizzazione di tali quote.
Pertanto, agli Stati membri è concesso in linea di principio adottare misure di politica economica, quali il controllo dei prezzi praticati sui mercati, determinando il modo in cui il valore delle quote di emissioni di gas ad effetto serra assegnate a titolo gratuito si ripercuote sui consumatori.
L’adozione di tali misure non può tuttavia neutralizzare il principio dell’assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissione di gas a effetto serra, né pregiudicare gli obiettivi della Direttiva 2003/87.
A tal proposito, il principio di gratuità previsto dall’articolo 10 della direttiva 2003/87 osta non solo alla fissazione diretta di un prezzo per l’assegnazione di quote di emissione di gas ad effetto serra, ma anche al prelievo a posteriori di oneri relativi all’assegnazione di tali quote.
Nel caso di specie, occorre tener conto del fatto che l’imposta sulle donazioni grava nella misura del 32% sulle quote di emissioni di gas ad effetto serra acquistate a titolo gratuito per la produzione di energia elettrica.
Una misura che contempla esclusivamente l’assegnazione di quote e non la loro utilizzazione, tra l’altro durante un periodo limitato che corrisponde a quello durante il quale il legislatore comunitario ha sancito, transitoriamente, il principio di quasi gratuità delle assegnazioni delle quote, costituisce un onere gravante sulla assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissione di gas ad effetto serra, incompatibile con il requisito della gratuità stabilito dalla Direttiva 2003/87.
Il Governo della Repubblica Ceca ha sostenuto che l’articolo 10 della Direttiva non osta all’applicazione dell’imposta sulle donazioni, dal momento che essa grava per meno del 10% del valore totale delle quote di emissione di gas assegnate da tale Stato membro.
Tale disposizione prevede il principio dell’assegnazione gratuita di almeno il 90% delle quote, senza fare riferimento al loro valore.
La Corte UE sottolinea che l’interpretazione difesa dal Governo della Repubblica Ceca contrasta con l’obiettivo, perseguito dall’articolo 10 della direttiva 2003/87, di attenuare provvisoriamente l’impatto economico dell’introduzione da parte dell’UE di un mercato delle quote di emissione di gas ad effetto serra, evitando la perdita di competitività di alcuni settori di produzione rientranti nell’ambito applicativo della direttiva.
Tale obiettivo comporta che il limite del 10% del numero di quote che possono essere oggetto di una assegnazione a titolo oneroso sia valutato dal punto di vista degli operatori di ciascuno dei settori, e non rispetto a tutte le quote emesse dallo Stato membro, nel rispetto del principio di uguaglianza.
Spetta al giudice ‘a quo’ verificare se l’imposta sulle donazioni rispetti il massimale del 10% dell’assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissione previsto dall’articolo 10 della Direttiva 2003/87.

Le conclusioni
Tutto ciò premesso, la Corte UE perviene alla conclusione che l’articolo 10 della Direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di emissione di gas a effetto serra nella UE e che modifica la Direttiva 96/61, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di una imposta sulle donazioni, se tale imposta non rispetta il massimale del 10% dell’assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni previsto da tale disposizione normativa, circostanza che spetta al giudice ‘a quo’ appurare.

 

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Marcello Maiorino

 

 

 

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