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Norme Ue e nazionali: anche in caso di guadagno insperato, sì al cumulo

lentepubblica.it • 6 Settembre 2014

Per gli eurogiudici, il cittadino può legittimamente scegliere la forma di conduzione degli affari che gli consente di poter limitare la propria contribuzione fiscale

Uno Stato membro non può vietare a un soggetto passivo Iva di avvalersi dell’effetto diretto di una disposizione comunitaria, con la motivazione che l’applicazione cumulata di tale disposizione con la normativa nazionale, inerente un’altra operazione e relativa agli stessi beni, conduca a un risultato fiscale complessivo che le disposizioni, qualora applicate separatamente, non produrrebbero né perseguirebbero.
Ciò è quanto chiarito dalla Corte di giustizia con la sentenza C‑589/12 del 3 settembre 2014.
 
Procedimento principale e questione pregiudiziale
L’operazione, oggetto di attenzione da parte dei giudici comunitari, riguarda la vendita a rate di veicoli a motore con riserva di proprietà, la cui attività è soggetta a Iva nella misura ordinaria. Nell’ipotesi di inadempimento dell’acquirente, la società venditrice riprende in possesso i beni e procede alla vendita all’asta, il cui ricavato viene imputato a titolo di saldo delle rate non corrisposte dall’acquirente.
 
Le disposizioni comunitarie prevedono, alle condizioni individuate dagli Stati membri, la riduzione della base imponibile in ipotesi di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o di riduzione di prezzo intervenuto dopo che l’operazione è stata effettuata. In caso di mancato pagamento totale o parziale è, tuttavia, consentito agli Stati di derogare tale principio (articolo 11, parte C, della sesta direttiva 77/388/Cee del Consiglio, del 17 maggio 1977).
 
La direttiva in questione è stata recepita da parte del Regno Unito, la cui normativa prevede due diverse ipotesi di riduzione della base imponibile, ovvero, la riduzione del corrispettivo e il riconoscimento di un credito irrecuperabile.
 
L’applicazione congiunta delle disposizioni, secondo il Governo Uk, consentirebbe al contribuente di realizzare un “guadagno insperato”, derivante dalla circostanza che le disposizioni comunitarie consentono la riduzione della base imponibile, per le rate non versate, mentre, le norme nazionali consentono sostanzialmente la mancata tassazione della vendita all’asta del veicolo, non qualificata come fornitura di beni o prestazione di servizi.
 
È, quindi, chiesto alla Corte, da parte del giudice del rinvio, se sia consentito avvalersi contemporaneamente delle disposizioni comunitarie, per una operazione, e di quelle nazionali per un’altra, visto che entrambe le operazioni riguardano gli stessi beni e che l’applicazione congiunta delle due disposizioni consente di realizzare un risultato fiscale diverso da quello che avrebbe prodotto o perseguito l’applicazione separata delle stesse disposizioni.
 
Decisione della Corte
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, ogni soggetto può avvalersi delle disposizioni di una direttiva dinanzi ai giudici nazionali e nei confronti di uno Stato che non l’abbia recepite o che l’abbia recepite in maniera non corretta, purché tali disposizioni siano incondizionate e sufficientemente precise (cfr sentenza Almos Agrárkülkereskedelmi, C‑337/13).
 
In proposito, una disposizione può definirsi incondizionata qualora in essa è riscontrabile un obbligo non soggetto ad alcuna condizione o non subordinato all’emanazione di nessun atto. Nel merito, le disposizioni relative all’articolo 11, parte C, paragrafo 1, primo comma, della sesta direttiva 77/388/Cee, prevedono il dovere, per gli Stati membri, di procedere a una riduzione della base imponibile nei limiti e alle condizioni dagli stessi fissate. La discrezione riconosciuta agli Stati attiene, invece, esclusivamente, alle misure che consentono di stabilire l’importo della riduzione, ciò, tuttavia, non fa venir meno il carattere preciso e incondizionato dell’obbligo di ammettere la riduzione della base imponibile.
 
Nel merito, principio fondamentale contenuto nella sesta direttiva è quello secondo cui la base imponibile deve essere costituita dall’effettivo corrispettivo percepito dal soggetto passivo e, in tal senso, il diritto a ottenere una riduzione della base imponibile, nell’ipotesi di insolvenza del cliente, rappresenta un principio fondamentale che vige anche nel caso di contratto di vendita a rate di un veicolo. La circostanza, poi, che successivamente venga versata un’ulteriore somma da parte di un terzo nell’ambito di un’altra operazione (nel caso concreto, la vendita all’asta del veicolo restituito dall’acquirente) non fa venir meno l’effetto diretto realizzato dalle disposizioni comunitarie.
 
Il diritto a ottenere tale riduzione non si perde neanche nell’ipotesi in cui, sulla base del diritto nazionale, la seconda operazione realizzata, ovvero la vendita all’asta del veicolo, non venga considerata una fornitura di beni o una prestazione di servizi. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, infatti, qualora lo Stato membro non abbia adottato, entro i termini, i provvedimenti di attuazione imposti da una direttiva, non può opporre ai singoli soggetti l’inadempimento, da parte sua, degli obblighi da essa derivanti.
 
Di conseguenza, la questione posta, ovvero se il diritto nazionale sia (o meno) conforme alle disposizioni comunitarie, non risulta rilevante al fine di determinare se un soggetto passivo sia legittimato ad avvalersi dei diritti riconosciuti da tale disposizione comunitaria.
 
Per quanto riguarda, invece, il carattere abusivo delle operazioni, evidenziato dal governo del Regno Unito, la Corte ricorda che tale circostanza si verifica nelle ipotesi in cui, nonostante l’applicazione formale delle condizioni previste dalle disposizioni, venga realizzato un vantaggio fiscale non perseguito dalle disposizioni stesse e quando da elementi oggettivi risulti che lo scopo essenziale delle operazioni sia diretto proprio all’ottenimento del predetto vantaggio fiscale.
Ma, non spetta ai giudici comunitari verificare tali circostanze: questo rientra nella competenza del giudice nazionale. Ciò nonostante, la Corte, per guidare il giudice nazionale nella sua interpretazione, ricorda, con riferimento al “guadagno insperato”, che un soggetto passivo può legittimamente scegliere tra le diverse operazioni la forma di conduzione degli affari che gli consenta di poter limitare la propria contribuzione fiscale. 

FONTE: FiscoOggi

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