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Nuove norme sulla partecipazione al capitale di Banca d’Italia: miti e realtà

lentepubblica.it • 3 Febbraio 2014

Nel corso del dibattito per la conversione in legge del D.L. n. 133/2013 (c.d. Imu-Bankitalia) che si
è svolto nei giorni scorsi, alcuni gruppi parlamentari hanno contestato le norme relative all’assetto
della Banca d’Italia utilizzando argomenti privi di relazione con la realtà dei fatti, in alcuni casi
ripresi e amplificati senza verifica da alcuni organi di informazione. Si tratta di una riforma che fa
chiarezza sulla partecipazione al capitale della Banca d’Italia confermandone l’autonomia e
l’indipendenza da altre autorità. Una riforma sulla quale la Banca Centrale Europea ha peraltro
espresso parere positivo.
Riteniamo quindi utile ribadire i chiarimenti già ampiamente forniti dal Ministro Saccomanni in
occasione delle due audizioni tenute presso le commissioni competenti di Camera e Senato, durante
le quali sono state illustrate le corrette valutazioni degli impatti delle nuove norme sull’assetto
proprietario della Banca d’Italia, con particolare riferimento ai punti sui quali sono stati sollevati
dubbi.

Era migliore la legge del 2005?

La legge n. 262 del 2005 prefigurava il trasferimento della proprietà del capitale della Banca allo
Stato. L’applicazione della legge avrebbe reso necessaria una radicale riforma dell’ordinamento
dell’Istituto per tutelarne l’indipendenza. Si è quindi preferito preservare la natura privatistica
dell’assetto attuale, che ha garantito per lunghi anni l’autonomia e l’indipendenza della banca
centrale, e proporre l’abrogazione di questa norma.
Nel contempo si è scelto di riaffermare il divieto di ingerenza nelle funzioni istituzionali della
Banca – in particolare la vigilanza bancaria e finanziaria e la politica monetaria – da parte degli
organi che possono essere considerati espressione dei partecipanti al capitale (l’Assemblea dei
partecipanti, il Consiglio superiore e il Collegio sindacale).
Peraltro l’attuazione della legge del 2005 avrebbe comportato un onere per lo Stato, che avrebbe
dovuto acquistare tutte le quote detenute dalle banche a prezzi attualizzati e corrispondenti al nuovo
valore di 7,5 miliardi di euro.

Un regalo sotto forma di dividendi?

Il decreto prevede che l’importo dei dividendi annuali non possa essere superiore al 6% del capitale
(non impone quindi che i dividendi siano pari al 6% ma viene fissato un tetto così da garantire il
rafforzamento patrimoniale della Banca); con il decreto legge l’ammontare massimo dei dividendi
distribuibili ai partecipanti è pertanto di 450 milioni; viene inoltre precisato che i dividendi siano
distribuiti a valere sugli utili netti e quindi che non possano essere erogate, diversamente dal
passato, somme a fronte di riserve accantonate in anni passati.
In questo modo si passa da una remunerazione di entità crescente nel tempo, potenzialmente senza
limiti, a un dividendo soggetto a un limite fisso, preservando la possibilità di un rafforzamento della
base patrimoniale della Banca mediante la destinazione di una parte di utili alla riserva ordinaria
(fino al 20%) e alla riserva straordinaria o fondi speciali (fino al 20%). Allo Stato è comunque
riservata la parte di utili non destinata ai dividendi e alle riserve della Banca.

La Banca d’Italia è obbligata ad acquistare dai partecipanti le quote eccedenti il nuovo limite
del 3%?

Il provvedimento assicura una maggiore diffusione dell’azionariato tra i partecipanti di un
patrimonio di interesse pubblico, conferendo certezza a un quadro normativo oramai datato. Va in
questa direzione l’introduzione di un limite massimo alla percentuale di quote detenibili –
direttamente o indirettamente – da ciascun soggetto, pari al 3% (la soglia del 5% prevista nel
decreto legge è stata modificata dal Parlamento). I partecipanti hanno a disposizione 36 mesi (il
termine di 24 mesi inizialmente previsto è stato modificato dal Parlamento contestualmente alla
riduzione della soglia massima) per la dismissione delle partecipazioni in eccesso rispetto al limite
di legge. Dopo il periodo transitorio, qualora un partecipante detenesse più del 3% del capitale, non
vedrebbe riconosciuti i diritti di voto ed economici sulle quote in eccesso rispetto a tale limite.
Queste norme sono un efficace incentivo a una rapida e completa mobilizzazione delle quote.
Per favorire l’equilibrata distribuzione delle quote, è consentito alla Banca d’Italia il riacquisto
temporaneo di quote, finalizzato al loro collocamento presso altri investitori in condizioni di piena
trasparenza e di parità di trattamento. Al momento non sussistono ragioni per ritenere che sia
necessario fare ricorso all’esercizio di questa facoltà, perché il contesto determinato dalle nuove
regole rende il titolo di partecipazione attrattivo e questo consente di presumere che non ci saranno
difficoltà a collocarlo presso investitori istituzionali.

Soltanto le banche nel capitale?

Con il nuovo assetto si supera una situazione nella quale sono considerate pienamente legittimate a
possedere le quote della Banca d’Italia soltanto le banche subentrate nelle posizioni giuridiche delle
aziende creditizie indicate dalla legge bancaria del 1936 (casse di risparmio, istituti di credito di
diritto pubblico, banche di interesse nazionale). In particolare la norma individua nel dettaglio le
categorie che possono detenere le quote, confermando quelle già ammesse dalla normativa vigente
(banche, assicurazioni, fondazioni, enti e istituti di previdenza e assicurazione), aggiungendo i fondi
pensione e chiarendo la possibilità per tutte le banche di partecipare al capitale.
A seguito di un emendamento introdotto in Senato le quote possono essere acquisite solo da
soggetti aventi sede legale in Italia.

FONTE: Ministero dell’Economia e delle Finanze

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