È entrato in vigore il nuovo tetto al contante, fissato a 5 mila euro: ecco quali sono le novità.
Il tetto sul contante, in breve è una misura attraverso la quale i governi fissano un limite entro cui è possibile effettuare transazioni con il denaro contante.
Secondo la direttiva (UE) del 20 maggio 2015, n. 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio:
“i pagamenti in contanti di importo elevato si espongono sensibilmente al pericolo del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Al fine di aumentare la vigilanza e mitigare i rischi associati a tali pagamenti in contanti, è opportuno che i soggetti che commerciano beni rientrino nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando effettuano o accettano pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 10.000 EUR. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare soglie più basse, limitazioni supplementari di ordine generale all’uso del contante e ulteriori disposizioni più rigorose”.
La legge di Bilancio 2023 ha innalzato nuovamente il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1°gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro. Per la precisione il limite massimo di impiego nel cash per regolare i pagamenti a è adesso fissato a 4.999,99 euro.
Si tratta della decima soglia dell’utilizzo del contante in 32 anni.
In seguito alle modifiche alla normativa antiriciclaggio, a partire dal 25 giugno 2008 qualsiasi pagamento in contanti non poteva superare i 12.500 euro (D.L. n. 112/2008). Tale limite è stato diminuito dal 31 maggio 2010 a 5.000 euro; il 13 agosto 2011 il limite è stato fissato a 2.500 euro; il 6 dicembre 2011, il limite è stato fissato a 1.000 euro, mentre dal 2016 il limite è salito a 3.000 euro. Il limite dal 1 luglio 2020 è diventato di 2.000 euro.
La nuova somma di 5.000 euro, riporta il valore massimo ai dati precedenti alla fine di maggio del 2010.
Si ricorda ovviamente che sopra i 5 mila euro il comportamento diventa sanzionabile.
Con queste cifre per transazioni in contanti scattano sempre controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza,
Se si fa un pagamento o una transazione in contanti oltre i 5mila euro ad essere puniti sono entrambi i contraenti.
Ma a quanto ammonta la sanzione in questi casi?
L’art. 63, commi 1 e 1-ter, D.Lgs. n. 231/2007 prevede la sanzione amministrativa da 1.000 a fino a 50.000 euro per la violazione del tetto al contante, che si realizza anche qualora il trasferimento superiore al limite, quale che ne sia la causa o il titolo, venga effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it