Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte in un apposito elenco tenuto dalle Entrate, rientrano tra i soggetti cui si può destinare il 5 per mille della propria Irpef. Il legislatore tributario ha previsto ulteriori agevolazioni per le Onlus: si tratta, in particolare, di misure volte a incentivare e a rendere conveniente dal punto di vista fiscale il loro finanziamento.
Erogazioni liberali
In generale, i versamenti a titolo gratuito eseguiti (mediante sistemi tracciabili di pagamento) a vantaggio di enti operanti nel terzo settore sono oggetto di un trattamento tributario di favore, che varia a seconda del soggetto beneficiario (detraibilità o deducibilità).
Le erogazioni liberali eseguite a favore di Onlus (comprese quelle di diritto):
Sulle erogazioni liberali a favore delle Onlus si veda anche quanto disposto in termini di alternatività tra le varie ipotesi dall’articolo 13, commi 5, 6 e 7, del Dlgs 460/1997.
Prestazioni di servizio
Le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus, sono deducibili nel limite dello 0,5% dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi (articolo 100, comma 2, lettera i, Tuir).
Cessione gratuita di beni
In base all’articolo 13, comma 2, Dlgs 460/1997, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle Onlus, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 85, comma 2, Tuir. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 13 stabilisce, invece, che i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, diversi da quelli di cui sopra, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non modificandone l’idoneità di utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 85, comma 2, Tuir. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto (cfr risoluzione 254/2008). Le condizioni di applicabilità dei citati commi 2 e 3 si ricavano dal combinato disposto del successivo comma 4 dell’articolo 13 e dell’articolo 2, comma 2, Dpr 441/1997 (sul punto, si veda anche la circolare 26/2008).
Sulla base delle richiamate disposizioni, gli adempimenti complessivamente gravanti sul cedente e sulla Onlus beneficiaria sono i seguenti:
In materia di cessioni gratuite alle Onlus, si segnala altresì il paragrafo 3 del capitolo III, circolare 20/2016.
Si ricordi, infine, che, ai sensi dell’articolo 6, comma 15, legge 133/1999, i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente alle Onlus, si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.
Cinque per mille
Tra i soggetti a cui le persone fisiche possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta dovuta sono incluse le Onlus. Gli enti che intendono partecipare al riparto sono tenuti a iscriversi in un apposito elenco tenuto dall’Agenzia delle Entrate.
Acquisto di autoambulanze
Per sostenere l’attività istituzionale delle Onlus, una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, è utilizzata per l’erogazione di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l’acquisto, da parte delle medesime organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni. Detto contributo, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, è concesso altresì alle Onlus limitatamente alla donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche (articolo 96, comma 1, legge 342/2000). L’articolo 20 del Dl 269/2003 ha previsto una modalità alternativa per il conseguimento del contributo de quo, stabilendo che le Onlus possono conseguire il contributo nella misura del 20% del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore, a sua volta, recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano