Dichiarazione integrativa speciale: un’altra strada per la pace fiscale. La correzione degli errori è possibile fino al 31 maggio 2019 per uno o più periodi d’imposta per i quali, al 24 ottobre 2018, non erano scaduti i termini per l’accertamento.
Nell’ambito degli strumenti per l’attuazione della “pacificazione fiscale”, il decreto legge 119/2018 (collegato alla manovra di bilancio 2019) ha previsto anche la “dichiarazione integrativa speciale” (articolo 9), attraverso la quale i contribuenti, entro certi limiti, possono correggere e integrare le dichiarazioni già presentate relative al quadriennio 2013-2016, pagando un’imposta sostitutiva sul maggior imponibile.
Con la dichiarazione integrativa speciale, fino al 31 maggio 2019 è possibile correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi (e relative addizionali), delle imposte sostitutive, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell’Irap e dell’Iva. Più precisamente, l’integrazione è ammessa per uno o più periodi d’imposta per i quali, al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Dl 119/2018), non erano scaduti i termini per l’accertamento.
Alla dichiarazione integrativa speciale (e alle connesse agevolazioni) possono accedere solo i contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni fiscali relative al quadriennio 2013-2016 e che non sono stati sottoposti ad attività di controllo fiscale o a procedimenti penali per violazione di norme tributarie.
Per verificare che il codice fiscale sia corretto seguite la procedura descritta a questo link. In caso di codice fiscale bloccato seguite, invece, la procedura descritta a questo link.
L’integrazione degli imponibili è ammessa nel limite complessivo di 100mila euro all’anno e comunque di non oltre il 30% di quanto già dichiarato. Nel caso in cui la base imponibile originaria sia minore di 100mila euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite, l’integrazione degli imponibili è ammessa sino a 30mila euro.
Per ciascun anno d’imposta, è dovuta, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:
Per quanto riguarda l’Iva, invece, all’imponibile integrato si applica l’aliquota media, ovvero, nei casi in cui non sia possibile determinarla, l’aliquota ordinaria, attualmente pari al 22% (l’aliquota media è determinata dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero assoggettate a regimi speciali).
Per usufruire dei benefici previsti dalla norma in esame, i contribuenti devono presentare la dichiarazione integrativa e versare le somme dovute.
La dichiarazione integrativa speciale deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, per uno o più periodi d’imposta per i quali, al 24 ottobre 2018, i termini per l’accertamento non erano ancora scaduti.
Una volta presentata la dichiarazione integrativa speciale, i contribuenti devono versare l’importo dovuto, senza potersi avvalere della compensazione.
Il pagamento può essere:
Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.
Se le somme dovute in base alla dichiarazione integrativa speciale non sono versate, in tutto o in parte, entro le scadenze previste, tanto nel caso di pagamento in unica soluzione quanto nel caso di rateizzazione, la dichiarazione diviene titolo per la riscossione delle imposte dovute. Le somme non pagate, quindi, sono iscritte a ruolo a titolo definitivo, e sono dovuti gli interessi legali e una sanzione pari al 30% degli importi non versati (la sanzione, però è ridotta alla metà se il versamento viene eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza).
Nella dichiarazione integrativa speciale non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, perdite determinate secondo le disposizioni del Tuir.
Inoltre, la dichiarazione non costituisce titolo:
Se dalla dichiarazione integrativa dovesse emergere un minor credito rispetto a quello risultante dalla dichiarazione originaria, si dovrà versare la differenza.
Con riferimento agli elementi oggetto dell’integrazione:
La dichiarazione integrativa speciale è irrevocabile.
Non è possibile ricorrere alla dichiarazione integrativa speciale:
Inoltre, non è possibile integrare gli imponibili correlati ai maggiori redditi di partecipazione per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società partecipate per i contribuenti che li hanno prodotti in forma associata o che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale o per le società a ristretta base proprietaria.
Chiunque ricorre fraudolentemente alla dichiarazione integrativa speciale per far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, è punito con la sanzione prevista per il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni).
In ogni caso, resta ferma l’applicabilità delle norme in materia di:
Le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e di pagamento degli importi dovuti saranno stabiliti con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Le somme versate a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa speciale sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano