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Guida per il cittadino alla compilazione e pagamento con F24 della TASI

lentepubblica.it • 13 Ottobre 2014

Guida al pagamento dell’acconto TASI 2014 con il modello F24: quadri da compilare, codici tributo, istruzioni sui diversi campi, opzioni di versamento.

L’acconto TASI – in scadenza il 16 ottobre in circa 5mila Comuni – si può pagare con bollettino postale o modello F24, che tra l’altro è necessario per utilizzare somme in compensazione (da ottobre è obbligatorio il versamento online se il saldo è positivo) o pagare contemporaneamente il tributo in Comuni diversi. Per ciascuna tipologia di immobile e di operazione sono previsti specifici codici tributo (acconto, saldo e ravvedimenti): ecco dunque una breve guida su come si paga la TASI con F24.

Pagare la TASI con F24

Quadro relativo ai dati del contribuente: inserire negli appositi campi codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale. Se c’è un coobbligato (erede, genitore, tutore o curatore fallimentare), va inserito il codice fiscale nell’apposito campo. In questo caso, bisogna inserire anche il suo codice, che si può trovare consultando l’apposita tabella pubblicata dall’Agenzia delle Entrate: il codice per il genitore o tutore è 02, per il curatore fallimentare 03, per l’erede 07.

Sezione IMU e altri tributi locali: Il campocodice identificativo va compilato solo se è stato previsto dal Comune; diversamente, non sono state fornite indicazioni. Quello con il codice del Comune di quattro cifre è invece reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (es.: Roma H501, Milano F205). Poi, per il pagamento dell’acconto si barra la casella “acc“. Se sono intervenute variazioni sull’immobile che richiedono presentazione di dichiarazione si barra l’apposita casella “immob. variati“. Quando si pagherà il saldo si barrerà la casella saldo e se si effettuerà il pagamento in un’unica soluzione bisognerà barrare sia la casella acc che quella saldo. Infine, c’è anche un’apposita casella per il ravvedimento operoso (ravv).

Nell’apposita casella si segna il numero di immobili a cui si riferisce il pagamento e si inserisce il codice tributo. Ecco l’elenco:

  • prima casa: 3958
  • altri immobili: 3961
  • fabbricati rurali ad uso strumentale: 3959
  • aree fabbricabili: 3960
  • ravvedimento: 3962 interessi, 3963 sanzioni (si pagano unitamente all’imposta).

Attenzione: non ci sono codici tributo per il pagamento TASI dell’inquilino. Quindi, si deve supporre che non ci sia differenziazione rispetto al proprietario e che si utilizzi lo stesso codici tributo (prima casa, altre abitazioni…).

Non ci sono indicazioni specifiche sul campo rateazione, quindi bisogna supporre che si debbano usare gli stessi codici l’IMU: per l’acconto bisognerà segnare 0101. Nello spazio anno di riferimento si scriverà 2014. Se si trattasse di un ravvedimento IMU si segnerebbe 2013 (dopo aver barrato la casella ravv). Nella casella importi a debito versati va segnata la somma da pagare per il numero totale degli immobili a cui si riferisce il rigo, al netto delle detrazioni (come quelle sulla prima casa). Nello spazio dedicato alle compensazioni, si segna l’eventuale credito utilizzato. Nella casella G si segna la somma degli importi a debito, nella casella H la somma delle eventuali compensazioni e nella casella saldo il risultato della sottrazione G-H.

Versamento

Si effettua presso gli sportelli dell’agente della riscossione (Equitalia), Poste e banche (anche online). Il pagamento può avvenire in contanti o:

  • Banca: assegni bancari o circolari.
  • Equitalia: assegni bancari o circolari, vaglia cambiari.
  • Servizi telematici: Pagobancomat.
  • Uffici postali: assegni postali, bancari su piazza o circolari, vaglia postali, carta Postamat.

Il versamento per via telematica è un obbligo per i titolari di Partita IVA, utilizzando i servizi Entratel o Fisconline, servizi di home banking, poste online, remote banking (Cbi) o rivolgendosi a un intermediario abilitato. Per i versamenti oltre mille eurol’obbligo si è esteso dal primo ottobre 2014 a tutti i contribuenti, così come nel caso di compensazioni fiscali.

 

FONTE: PMI (www.pmi.it)

AUTORE: Barbara Weisz

 

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