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Pareggio di Bilancio e Patto di Stabilità: regole per gli Enti Locali

lentepubblica.it • 15 Aprile 2016

pareggio di bilancioIn base al nuovo tipo di contabilità il Patto di Stabilità non è più applicabile dal 2016. Pertanto i comuni possono spendere i soldi di cui dispongono. Però vige il discorso del Pareggio di Bilancio. In tal senso ad esempio l’avanzo di amministrazione accumulato (ad es. un comune che ha un avanzo nel 2016 di circa 800.000€) non può essere utilizzato in uscita, come nel caso della fattispecie relativa agli investimenti. Infatti utilizzando l’avanzo in tal senso si altererebbe il pareggio di bilancio dal momento che non può essere conteggiato in entrata. Se ciò fosse vero come potrebbe essere utilizzato l’avanzo? Ad esempio potrebbe essere usato per estinguere alcuni mutui? Potrebbe essere usato per far fronte ad un debito fuori bilancio per far fronte ad una causa in corso nel caso in cui il Comune perdesse?

 

In altre parole sembra che il pareggio di Bilancio sia più rigido del rispetto del Patto di Stabilità. E’ vero? Anche l’accensione dei mutui è da paragonare all’utilizzo dell’avanzo cioè non possono essere accesi perché non possono essere iscritti in entrata per non alterare il pareggio di bilancio a meno di avere un avanzo economico della parte corrente?

 

Per rispondere a questa lunga serie di interrogativa bisogna intanto chiarire che corrisponde al vero che con la legge 208/2015 è stato superato il vecchio patto di stabilità; ma, occorre tenere presente che le vecchie regole, sono state sostituite con nuove regole, alquanto rigorose, che non consentono di sostenere, come si afferma nel quesito, che “pertanto i Comuni possono spendere i soldi di cui dispongono”.

 

Si riporta qui di seguito una sintetica descrizione dei nuovi vincoli che sono stati introdotti dalla legge 208/2015:

 

a) l’articolo 1, comma 710, della legge 208/2015, stabilisce che gli enti locali, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Il comma 711 specifica che per entrate finali si intendono quelle correnti (Titolo 1, 2 e 3) a cui sommare le entrate in conto capitale derivanti da trasferimenti e da alienazioni e le entrate da riscossione di crediti (sono quindi escluse le entrate derivanti dall’indebitamento); mentre, per spese finali si intendono le spese del titolo 1 (spese correnti), a cui sommare quelle contabilizzate al titolo 2 (cioè le spese per investimento) e le spese per concessioni di prestiti. I vincoli da rispettare fanno riferimento agli impegni ed agli accertamenti; nessun limite, per l’anno 2016, è posto ai movimenti di cassa, come invece avveniva negli anni precedenti quando si seguiva il metodo del patto di stabilità basato sul metodo della competenza mista. Ne consegue che gli enti, se ne hanno la disponibilità, possono pagare senza problemi le spese di investimento che erano state avviate negli anni precedenti (i cosiddetti residui passivi), ma che non erano state ancora pagate per non sforare i limiti posti dal patto di stabilità fino all’anno 2015.

 

b) Il vincolo che è stato introdotto con la legge 208/2015, contiene, poi, tutta una serie di correzioni che sono contenute nei commi seguenti a quelli citati in precedenza. Per dimostrare che l’ente predispone un bilancio rispettoso di questi limiti, al bilancio di previsione deve essere allegato un prospetto contenete le previsioni di competenza inserite nel bilancio preventivo. Questo prospetto contiene, nel dettaglio le voci di entrata e di spesa che incidono sul rispetto del saldo previsto dalla nuova normativa (per chi intendesse approfondire questi aspetti, si consiglia di prendere visione della Circolare MEF n. 5 del 10/2/2016 ed in particolare da pagina 13 a pagina 16 e del prospetto di cui al punto precedente che costituisce l’allegato 3 di questa circolare).

 

c) Dall’applicazione dei limiti descritti in precedenza (resi bene evidenti dalla predisposizione del prospetto che è stato descritto in precedenza, prospetto che deve essere allegato obbligatoriamente al bilancio), emerge che l’avanzo di amministrazione risultante al 31/12/2015 può essere applicato solo nella misura e nei limiti che consentano di rispettare l’equilibrio previsto da questo prospetto. L’avanzo disponibile può senz’altro essere destinato a finanziare l’estinzione di mutui; l’estinzione di mutui, ovviamente, ridurrà la futura spesa corrente agevolando di conseguenza il rispetto dei vari vincoli di bilancio.

 

d) L’utilizzo dell’avanzo per dare copertura finanziaria ad un debito fuori bilancio, invece, dovrà scontrarsi con i limiti posti dalla nuova normativa. Cioè, queste spese incideranno sul saldo che l’ente deve rispettare.

 

e) Anche accensione dei mutui potrà avvenire sempre e solo nel rispetto dei limiti citati in precedenza.

Fonte: ASFEL - Associazione Servizi Finanziari Enti Locali
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