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Patto di Stabilità Interno: ritardo consegna del certificato blocca assunzioni e concorsi?

lentepubblica.it • 13 Giugno 2016

patto_stabilita1Con deliberazione n. 111/2016, i giudici contabili pugliesi hanno risposto ad una richiesta di parere concernente la possibilità di assunzione di personale apicale nel 2016, dopo la tardiva trasmissione al MEF, da parte del comune, della certificazione attestante l’osservanza del patto di stabilità interno 2015. La Sezione della Corte dei Conti per la Puglia chiarisce che in base al comma 20 dell’articolo 31 della Legge n. 183/2011 nel caso di trasmissione tardiva (entro 60 giorni dal termine per l’approvazione del conto consuntivo) della certificazione attestante il rispetto del patto l’unica sanzione applicabile tra le 5 previste è quella relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo.

 

La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applica soltanto la disposizione sanzionatoria di cui al comma 26, lettera d), dell’art. 31 della L. n. 183/2011 che vieta all’ente di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto, altresì, divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

 

L’art. 1, comma 707, della L. 28/12/2015 n. 208 (legge stabilità 2016) conferma che restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio ed alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell’articolo 31 della citata L. n. 183/2011, nonché l’applicazione del regime sanzionatorio ivi previsto. Peraltro, l’art. 1, comma 720, della legge di stabilità 2016 impone l’obbligo di invio della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo anche per la verifica del rispetto della nuova disciplina del saldo di finanza pubblica, ribadendo, in caso di inosservanza, il divieto di assunzione di personale. Trattasi, infatti, di un chiaro orientamento legislativo volto all’accertamento della verifica dell’osservanza delle disposizioni dettate a fini di realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, comma 3 e 119, comma 2, della Costituzione.

 

In allegato il testo completo della deliberazione.

 

 

Fonte: Corte dei Conti, Sezione Regionale della Puglia
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