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Ponte Morandi Genova: sospensione tributi, ampliata la platea

lentepubblica.it • 13 Dicembre 2018

ponte-morandi-genova-sospensione-tributiPonte Morandi Genova: sospensione tributi, ampliata la platea dei beneficiari con il Dm 6 dicembre 2018 del Mef.


Ponte Morandi: integrato l’elenco dei beneficiari della sospensione. È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto che estende le disposizioni contenute nel provvedimento emanato a settembre, a seguito della tragedia di metà agosto.

 

La sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari in favore dei contribuenti colpiti dall’eccezionale evento calamitoso che ha provocato il crollo del viadotto Polcevera, è stata riconosciuta ad altri contribuenti interessati dallo stesso disastro.

 

In particolare, con il Dm 6 dicembre 2018 del Mef, sono stati inseriti in elenco (allegato 1) i nominativi di altri 48 soggetti con sede nelle vie limitrofe al ponte Morandi.

 

Per coloro che hanno già adempiuto agli obblighi tributari, non è previsto alcun rimborso di quanto versato.
 

Lo stesso provvedimento, inoltre, esclude – dall’allegato 2 al precedente decreto 6 settembre 2018 – una ditta (contraddistinta dal n. 621), non risultata effettivamente interessata dall’evento calamitoso.
 

In particolare, l’allegato 1 al provvedimento contiene l’elenco delle persone fisiche non titolari di partita Iva interessate dallo stop e l’allegato 2 la lista dei soggetti Iva che potranno usufruire della stessa misura di favore.

 

Le somme già versate non saranno restituite. Versamenti e adempimenti sospesi dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il prossimo 20 dicembre.

 

La misura di favore, invece, non si applica alle ritenute, che dovranno essere operate e versate nei tempi ordinari. Tuttavia, ai sostituti impossibilitati a rispettare le scadenze, è applicabile l’articolo 6, comma 5, Dlgs 472/1997, per il quale “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.

 

Il provvedimento prende le mosse dall’articolo 9, comma 2, della legge 212/2000, che attribuisce al ministro dell’Economia e delle Finanze il potere di rinviare gli obblighi tributari per i cittadini interessati da eventi eccezionali e imprevedibili, e tiene conto della nota del 24 agosto del presidente della Regione Liguria, nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza, nella quale sono indicati i soggetti e le attività produttive del territorio colpito dal crollo del 14 agosto.

 

Le liste, comunque, non sono “sigillate”: su segnalazione della Protezione civile, con successivo decreto Mef, potranno essere individuati ulteriori soggetti residenti o con sede legale nella zona del crollo a favore dei quali è possibile applicare la sospensione.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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