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Prelievi e depositi in contante: obbligo di invio all’Uif

lentepubblica.it • 13 Luglio 2018

prelievi-depositi-in-contante-obbligo-invio-uifObbligo di invio all’Uif dei prelievi e depositi in contante nel mese pari o superiori a 10mila euro anche se frazionati. È quanto prevede lo schema di provvedimento messo in consultazione ieri sul sito dell’Unità di informazione finanziaria.


Facciamo un passo indietro. Il Dlgs 90/2017 ha introdotto, all’articolo 47, comma 1, le cosiddette «comunicazioni oggettive». Uno strumento che l’Uif avrebbe dovuto disciplinare per raffinare le segnalazioni di operazioni sospette (Sos) di riciclaggio e finanziamento del terrorismo da parte degli intermediari finanziari.

 

I soggetti obbligati dal decreto legislativo 231/2007 devono, tra l’altro, inoltrare all’unità di informazione finanziaria segnalazioni di operatività anomale della clientela, dalle quali si possa desumere l’utilizzo di fondi di provenienza illecita. Nella pratica si è assistito, per certi versi positivamente, a un esponenziale incremento delle Sos negli ultimi cinque anni, fino a raggiungere e superare le 100mila nell’ultimo anno.

 

È accaduto però che l’incremento sia stato dovuto altresì alla considerazione di anomalie «oggettive», cioè – per usare un termine tecnico riferito alle procedure informatiche – operatività “inattese” generate da software in uso presso le banche e gli altri intermediari. L’Uif ha rilevato che circa un 15% di queste Sos risultava di scarso rilievo investigativo.

 

Dopo aver raccomandato più volte al mercato di considerare la complessiva operatività in rapporto alla soggettività patrimoniale e finanziaria del cliente, l’authority con le «istruzioni in materia di comunicazioni oggettive» impone a banche, Poste italiane, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica presenti in Italia di inviare, con cadenza mensile, una comunicazione che contenga ogni operazione, anche occasionale, di movimentazione di contante per importi pari o superiori a 10mila euro da parte dello stesso cliente o esecutore.

 

Il periodo di rilevazione sarà il mese solare e tale cifra dovrà essere comunicata anche se realizzata attraverso più operazioni singole pari o superiori a mille euro.

 

Il provvedimento può portare a regime uno sgravio in termini di segnalazioni di operazioni sospette, nel senso che – come la stessa Uif spiega nella relazione illustrativa – si vuole evitare inefficienti duplicazioni informative, riducendo Sos di scarsa rilevanza e meramente cautelative. Si vogliono quindi ridurre, afferma ancora l’Autorità, adempimenti onerosi non giustificati dalla qualità dei risultati.

 

L’obbligo decorrerà dall’emanazione di un provvedimento che verrà pubblicato sul sito.

 

L’invio dovrà seguire, in buona sostanza, le regole dettate per le Sos e lo stesso canale per queste utilizzato, ovvero il portale Infostat-Uif della Banca d’Italia. I singoli invii dovranno avvenire entro il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento. Per intenderci, laddove si partisse dalle rilevazioni di contante del mese di settembre, l’invio del flusso dovrebbe avvenire entro il 15 di novembre.

 

In base all’articolo 6 del provvedimento, si dà facoltà in qualsiasi momento di inviare una comunicazione sostitutiva, nei casi in cui siano necessarie integrazioni o rettifiche. Saranno gli stessi responsabili della funzione antiriciclaggio a occuparsi di questo nuovo adempimento, a meno che non abilitino altri soggetti, rimanendo ferma la loro responsabilità. I dati comunicati andranno conservati per cinque anni.

 

Le medesime operazioni eventualmente comunicate secondo i criteri indicati diventeranno anche Sos, ma solo in due casi: a) quando presentano collegamenti con operazioni di diverso tipo, facendo desumere operatività sospette; b) quando vengono effettuate da clienti che hanno un profilo soggettivo marcatamente anomalo.

 

È chiaro però che l’inoltro di una Sos su una posizione non esonera dalla comunicazione oggettiva relativa alla medesima.

 

Fonte: CGIA Mestre
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