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Principi contabili nazionali: gli interventi di rinnovamento

lentepubblica.it • 12 Settembre 2014

Il nuovo Oic 31, riguardante i fondi per rischi e oneri e il trattamento di fine rapporto, nasce dalla scissione del “vecchio” Oic 19 che, adesso, si occupa esclusivamente dei debiti

Con la pubblicazione del 5 agosto scorso, si è concluso il progetto di rinnovo dei principi contabili nazionali Oic. A seguito di questa ulteriore pubblicazione, risultano rivisitati i principali principi contabili, con l’eccezione dell’Oic 24, che risulta ancora in fase di revisione, attinente le immobilizzazioni immateriali. I principi Oic 1 e Oic 27 sono stati di fatto soppressi, mentre non sono stati revisionati i principi Oic 11, Oic 30 e quelli da Oic 2 a Oic 8.
 
Nell’appuntamento di oggi, analizziamo il principio contabile Oic 31.
Tale principio nasce dalla scissione del “vecchio” Oic 19 in due nuovi Oic: il nuovo Oic 19, attinente i debiti, e il nuovo Oic 31, riguardante i fondi per rischi e oneri e il trattamento di fine rapporto.
La rivisitazione si è resa necessaria per attuare un riordino generale sulle tematiche relative ai debiti, ai fondi per rischi e oneri e al trattamento di fine rapporto, favorendo il coordinamento con gli altri principi contabili nazionali.
 
Per meglio comprendere la portata del principio contabile Oic 31, è necessario fare riferimento al nuovo Oic 19, attraverso la cui lettura risulta immediata la distinzione tra debiti e fondi.
In particolare, al paragrafo 4 dell’Oic 19, si definiscono i debiti come “passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari determinati di solito ad una data prestabilita. I debiti derivano generalmente dall’acquisto di prodotti , merci, servizi; essi comprendono anche gli ammontari che devono essere pagati per il personale, per le imposte, per le royalty, per i dividendi, per l’acquisizione di finanziamenti ed altri”.
Al paragrafo 5 dell’Oic 19, si legge ancora: “i debiti differiscono dai fondi per rischi ed oneri che, invece, accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile ed il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla chiusura dell’esercizio”.
 
Effettuata la prima distinzione tra debiti e fondi, giova evidenziare che, all’interno della categoria “fondi”, è necessario effettuare una ulteriore distinzione tra fondi rischi e fondi oneri.
Nell’Oic 31, al paragrafo, 7 vengono così definiti i fondi rischi: “I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro”.
Il concetto di passività potenziale viene chiarito nei successivi paragrafi 9 e 10, mentre al paragrafo 11 viene ripreso il concetto del grado di realizzazione degli eventi esposto nel “vecchio” Oic 19, paragrafo C.VI.d. (evento probabile, possibile o remoto).
 
Nell’Oic 31, al paragrafo 8, vengono definiti i fondi oneri: “I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi”.
 
Analizzando le innovazioni apportate al vecchio Oic 19, si segnala che:

  • viene definitivamente chiarito che gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri devono essere iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria), dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi. Conseguentemente, gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all’attività caratteristica e accessoria sono iscritti prioritariamente fra le voci della classe B del conto economico, diverse dalla voce B12 e dalla B13. Gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all’attività finanziaria o straordinaria sono iscritti rispettivamente fra le voci della classe C ed E del conto economico (Oic 31, paragrafo 16)
  • viene elimina la possibilità di attualizzare i fondi per rischi e oneri, possibilità che in precedenza era stata prevista per poter tener conto del fenomeno inflattivo (Oic 31, paragrafo 26)
  • viene introdotta una nuova disposizione in merito alla rilevazione dei fondi per resi su prodotti, situazione caratterizzante il settore farmaceutico e dell’editoria (Oic 31, paragrafi da 95 a 97), che si sostanzia nell’iscrizione, da parte di dette società, di un fondo oneri per resi alla voce B3 del passivo
  • viene disciplinata la rilevazione dei fondi recupero ambientale, da prevedere nel caso in cui la società sia tenuta a ripristinare danni all’ambiente o al territorio. In particolare, viene approfondito il caso del ripristino a seguito dell’utilizzo di discariche (Oic 31, paragrafi da 98 a 102)
  • viene disciplinato l’utilizzo dei fondi (Oic 31, paragrafi da 37 a 39) e il trattamento dei fondi eccedenti, prevedendo in quest’ultimo caso che “La rilevazione contabile di una eccedenza del fondo dipende dalla natura del rischio o passività che si intendevano coprire. Se l’eccedenza si origina in seguito al positivo evolversi di situazioni che ricorrono nell’attività di un’impresa, l’eliminazione o riduzione del fondo eccedente è contabilizzata fra i componenti positivi del reddito nella stessa area (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria), in cui era stato rilevato l’originario accantonamento. Ad esempio, se l’originario accantonamento era stato rilevato fra i costi della produzione, l’eccedenza del fondo è rilevata tra i componenti del valore della produzione (voce A5 “altri ricavi e proventi”) (Oic 31, paragrafi 40 e 41)
  • viene dedicata una parte consistente del principio contabile Oic 31 (paragrafi dal 110 al 132) per aggiornare le disposizioni riguardanti il trattamento contabile del Tfr in modo da tener conto delle modifiche introdotte con la legge n. 296/2006.

FONTE: FiscoOggi

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