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I Principi di Vigilanza e Controllo dei Revisori degli Enti Locali

lentepubblica.it • 25 Febbraio 2019

principi-vigilanza-controllo-revisori-enti-localiI Principi di Vigilanza e Controllo dei Revisori degli Enti Locali sono online: a diffonderli il Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili.


Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nelle provincie, nelle città metropolitane l’organo di revisione è composto da tre membri.

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, nelle comunità e unioni montane e nelle comunità isolane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore.

Ai sensi dell’art.234, comma 3 bis, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali (di seguito Tuel), nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economicofinanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell’unione.

L’elenco dei Revisori degli Enti Locali

L’elenco dei revisori dei conti degli enti locali è istituito presso il Ministero dell’interno ed è articolato in sezioni regionali, in base alla residenza anagrafica dei soggetti iscritti, nonché in n. 3 fasce di enti locali, individuate in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli stessi.

L’iscrizione nell’elenco avviene, quindi, nella sezione regionale di residenza del richiedente e nella/e fascia/e di enti locali in relazione al possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione in ciascuna fascia.

Al momento dell’iscrizione/rinnovo, i richiedenti possono chiedere di essere inseriti in una o più fasce di enti locali, fermo restando il possesso dei requisiti e possono escludere uno o più ambiti territoriali provinciali per i quali non intendono manifestare disponibilità a ricoprire l’incarico.

L’elenco è ripartito in tre fasce: Fascia 1: Comuni fino a 4.999 abitanti; Fascia 2: Comuni da 5.000 a 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità montane; Fascia 3: Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, Province e Città metropolitane.

L’elenco è stilato in ordine alfabetico, suddiviso per regione e reso pubblico sul sito internet del Ministero dell’Interno con effetti di pubblicità legale.

Inserimento nell’elenco

Per l’inserimento nell’elenco è necessario essere iscritti da almeno due anni nel Registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché aver conseguito, nel periodo dal 1° gennaio al 30 novembre dell’anno precedente, almeno 10 crediti formativi nella materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali per la partecipazione ad eventi che siano stati preventivamente condivisi dal Ministero dell’interno e che prevedano il superamento di test finali di verifica.

Per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 di enti locali è, inoltre, necessaria una maggiore anzianità di iscrizione nei predetti registri o all’ordine professionale, nonché lo svolgimento di precedenti incarichi di revisore presso enti locali.

Per essere iscritti nell’elenco occorre:

a) essere iscritti:

• nel registro dei revisori legali di cui al d.lgs. n.39/2010 o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, da almeno:

– 2 anni per accedere alla fascia 1;

– 5 anni per accedere alla fascia 2;

– 10 anni per accedere alla fascia 3.

b) aver conseguito almeno 10 crediti formativi specifici in eventi convalidati dal Ministero dell’Interno nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell’anno precedente;

c) aver svolto in precedenza: • almeno un incarico di revisione presso un ente locale per la durata di 3 anni per accedere alla fascia 2;

• almeno due incarichi di revisione presso un ente locale per la durata di 3 anni ciascuno per accedere alla fascia 3.

A questo link potete consultare il testo completo del documento stilato dal CNDCEC.

Fonte: CNDCEC - Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
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