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Tutti gli interventi di rinnovamento sui principi contabili nazionali

lentepubblica.it • 18 Agosto 2014

Il 26 giugno scorso, l’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato la versione finale dei principi contabili nazionali: 15, 20 e 21. Tale pubblicazione è la prima di una serie che accompagna il progetto di rivisitazione dei principi avviato nel 2010 dall’Oic.
Un aggiornamento la cui importanza è dettata dalla duplice funzione svolta dagli stessi principi, ovvero, una tecnico interpretativa e una integrativa delle norme di legge vigenti in materia di redazione del bilancio.

È immediata la percezione di come tale duplice funzione svolga un ulteriore ruolo, spesso centrale, in questioni di carattere tributario. È il caso dell’Irap dove l’articolo 5 del Dlgs 446/1997 – “Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali”, al comma 5 recita “Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa”.

Una corretta applicazione delle norme di redazione del bilancio, implementate dai principi contabili, permette di avere una solida base di partenza ai fini dell’utilizzazione del bilancio in ambito tributario, il tutto nel pieno rispetto del principio di derivazione del reddito complessivo (articolo 83 del Tuir).

In tale contesto, giova richiamare il novellato articolo 101, comma 5, Dpr 917/1986 il quale, nell’individuare gli elementi certi e precisi che consentono la deducibilità delle perdite su crediti, statuisce che “…gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”.
Ebbene, già con la circolare n. 14/E del 4 giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate, nell’analizzare il disposto del comma 5 dell’articolo 101, effettua una prima distinzione tra le previsioni del vecchio Oic 15 e quelle dell’allora emanando Oic 15 ritoccato (la cui versione definitiva, pubblicata il 26 giugno 2014, non ha modificato i paragrafi relativi alla cancellazione dei crediti da bilancio contenuti nell’ultima bozza).

In particolare, con la rivisitazione del principio contabile nazionale Oic15:

  • arrivano chiarimenti in ordine allo scorporo/attualizzazione dei crediti (paragrafi dal 23 al 29). Particolare interesse suscita la previsione del paragrafo 27. Nel caso di crediti commerciali, con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, caratterizzati dall’assenza di corresponsione di interessi (o con interessi irragionevolmente bassi) sarà necessario, in fase di rilevazione della componente reddituale, individuare la quota di interessi attivi impliciti relativi alla dilazione di pagamento. Al fine di determinare tali interessi attivi impliciti bisognerà individuare un tasso in base a delle valutazioni che, nella sostanza, portino all’individuazione del cosiddetto valore “normale”
  • è precisato che nel caso di “vendita a rate con riserva della proprietà”, il ricavo della vendita deve essere iscritto in sede di consegna del bene, poiché il mantenimento della proprietà assolve solo a una funzione di garanzia, mentre i rischi e i benefici connessi alla proprietà sono immediatamente trasferiti (paragrafo 22)
  • in tema di accantonamento a fondo svalutazione crediti, viene introdotto il concetto di “processo di valutazione forfettario”. Tale procedimento consiste nell’accorpamento di crediti, di importo non significativo, in classi omogenee in base a determinate caratteristiche comuni (per esempio, area geografica o settore economico di appartenenza del debitore). Alle suddette classi omogenee sono applicate delle formule per la determinazione della ragionevole attesa di perdite su crediti, in ragione, per esempio, di una percentuale di crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate. (paragrafo 38)
  • vengono trattati alcuni aspetti specifici delle svalutazioni dei crediti assistiti da garanzia o assicurati (paragrafi 41 e 42). Nel primo caso, in sede di accantonamento, bisogna tenere conto degli effetti relativi all’escussione della garanzia; nel secondo caso, l’accantonamento si limita alla quota del credito non assicurato
  • la cancellazione del credito dal bilancio, a seguito di una operazione di cessione, è consentita solo nel caso in cui con tali operazioni si trasferiscano, sostanzialmente, tutti i rischi correlati all’inadempimento del debitore. Tale fattispecie viene ampiamente argomentata dalla circolare n. 14/2014 e dai paragrafi da 57 a 62 del principio contabile in trattazione.
  • nonostante il principio si applichi ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, come specificato al paragrafo 66, è consentito un “utilizzo” anticipato, quindi sarà possibile riscontrare l’applicazione di tale principio anche ai bilanci non ancora chiusi al 26 giugno 2014.

L’Organismo italiano di contabilità (Oic) nell’ambito del progetto di rivisitazione del set di principi contabili nazionali, in data 26 giugno 2014, ha anticipato la pubblicazione della versione finale dei principi contabili Oic 15 “crediti”, Oic 20 “Titoli di debito” ed Oic 21 “Partecipazioni ed azioni proprie”.

Il principio contabile nazionale rivisitato Oic 20, intitolato “titoli di debito”, si differenzia dal precedente poiché prima tale principio era dedicato sia ai titoli di debito che alle partecipazioni.
Vediamo le novità più significative rispetto alla versione del 16 settembre 2005.

Riformulazione della disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione 
Ai fini della classificazione dei titoli (attivo immobilizzato o attivo circolante) viene preso in considerazione un ulteriore elemento, mai considerato prima, il management intent (paragrafo 14 Oic 20), cioè la volontà della direzione aziendale. Un’ulteriore novità è data anche dalla valutazione della capacità della società di detenere titoli per un periodo di tempo prolungato.
E’, poi, analizzata la fattispecie dei cambiamenti di destinazione economica, ossia quando ne viene attribuita una nuova, diversa rispetto a quella originariamente attribuita ai titoli da parte dell’organo amministrativo. In tale circostanza si possono verificare due casistiche (paragrafi da 51 a 54 Oic 20):

  • trasferimento di titoli immobilizzati alle attività circolanti, in questo caso il valore del titolo deve essere rilevato in base al costo, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore
  • trasferimento di titoli non immobilizzati alle immobilizzazioni finanziarie, in questo caso il valore del titolo deve essere rilevato in base al minor valore fra il costo e il valore di mercato.

 Chiarimenti in materia di plusvalenza e minusvalenza
Ai fini del computo della plus/minusvalenza da realizzo non si deve tener conto delle spese di cessione (paragrafo 18 Oic 20). In questo modo si cerca di rispettare quanto più possibile il principio civilistico che prevede il divieto di compensare tra loro componenti economiche di diversa natura (exarticolo 2423-bis comma 1 – n. 5 del codice civile). Tali componenti devono essere iscritte in conto economico separatamente in base alla loro “natura”.
Sempre in ordine alla “realizzazione” di titoli la bozza di revisione posta in consultazione nel 2012 prevedeva di classificare l’eventuale plus/minusvalenza sempre nella classe E di conto economico, adibita ad accogliere le componenti straordinarie di reddito. Tale previsione è stata rivista sottolineando che va effettuata ogni volta una valutazione ad hoc, al fine di determinare la vera “natura” del componente di reddito esaminato, non creando quindi una collocazione rigida delle stesse (paragrafo 17 Oic 20).
 
Chiarimenti in materia di determinazione del costo degli strumenti finanziari immobilizzati 
Al momento dell’acquisto (paragrafo 24 OIC 24), il titolo immobilizzato viene valutato al costo specifico cioè costo d’acquisto comprensivo dei costi accessori. Nelle fasi di valutazione successiva, per esempio in concomitanza di una cessione; gli strumenti finanziari vengono valutati titolo per titolo in base al costo specifico. Tuttavia, nel caso in cui si proceda all’alienazione di una parte di portafoglio titoli, acquistati in tempi diversi, si può procedere ad una valutazione in base ai metodi previsti dall’art. 2426, numero 10 del Codice Civile (Fifo, Lifo, Costo medio ponderato) (Paragrafo 30 OIC 20).
 
Infine, il coordinamento tra l’articolo 2427-bis e gli obblighi di informativa attraverso una rivisitazione di quest’ultimo istituto (paragrafi da 55 a 61 Oic 20).
 
È opportuno sottolineare che nonostante tali principi si applichino ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, come specificato al paragrafo 62 Oic 20, è consentita un applicazione anticipata, quindi sarà possibile riscontrare l’applicazione di tale principio anche ai bilanci non ancora chiusi alla data del 26 giugno 2014.

 

FONTE: Fisco Oggi –  Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Nicola Semeraro

 

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