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Procedure di Crisi: norme relative alle vendite giudiziarie

lentepubblica.it • 22 Aprile 2016

vendite giudiziarieIn punto di premessa, si ricorda che l’articolo 26 del Dl 104/2013, intervenendo sull’articolo 10 del Dlgs 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la disciplina delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, introducendo un’aliquota unica, pari al 9%, per tutti i trasferimenti immobiliari, tranne quelli aventi a oggetto la casa adibita ad abitazione principale non di lusso, cui si applica l’aliquota del 2 per cento. Contestualmente, è stato elevato da 168 a 200 euro l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti i casi in cui esso sia stabilito in misura fissa.
 

Ciò posto, l’articolo 16 del Dl 18/2016, per favorire il collocamento degli immobili in sede di vendita giudiziaria, stabilisce, al comma 1, che “gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all’articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni”.

 

Pertanto, tutti gli atti e i provvedimenti adottati nell’ambito di procedure di espropriazione immobiliare o di procedure di vendita di beni in caso di fallimento, in forza dei quali si determina il trasferimento della proprietà (o di altro diritto reale) su un bene immobile “a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa”, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro) anziché in misura proporzionale. Tuttavia, affinché trovi applicazione la misura agevolativa, è richiesto espressamente che l’acquirente si impegni, con apposita dichiarazione, a ritrasferire l’immobile entro due anni.
 

Il comma 2 dell’articolo 16 disciplina l’ipotesi del mancato avveramento della predetta condizione, precisando che, qualora il bene immobile oggetto del trasferimento “agevolato” non venga ritrasferito dall’acquirente nei due anni, “le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all’articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell’amministrazione finanziaria”.
 

Nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge di conversione del Dl 18/2016 è stato aggiunto, all’articolo 16, il comma 2-bis, in base al quale anche i trasferimenti immobiliari, di cui al comma 1, emessi a favore di “soggetti che non svolgono attività d’impresa”, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro, “sempre che in capo all’acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”, vale a dire le condizioni per usufruire dei benefici prima casa.

 

L’ultimo periodo del comma 2-bis stabilisce che, “in caso di dichiarazione mendace nell’atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell’atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota”. Pertanto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pecuniaria pari al 30% delle stesse imposte e sono dovuti gli interessi di mora.

 

Infine, ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni di cui all’articolo 16 hanno effetto temporaneo; le stesse, infatti, si applicano agli atti emessi dal 16 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del Dl 18/2016) fino al 31 dicembre 2016.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano
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