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Progressioni Orizzontali e lettura del Conto Annuale: una riflessione

lentepubblica.it • 30 Maggio 2019

progressioni-orizzontali-lettura-conto-annualeProgressioni Orizzontali e lettura del Conto Annuale. Il 16 maggio 2019 la Ragioneria Generale dello Stato ha emesso la consueta circolare contenente le istruzioni per l’acquisizione dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l’anno 2018, il cosiddetto conto annuale.


Un’interpretazione su Progressioni Orizzontali e lettura Conto Annuale. Quest’anno, visti i tempi lunghi di redazione della circolare informativa e dell’aggiornamento della piattaforma a seguito dei rinnovi contrattuali, la scadenza per l’invio dei dati per tutti gli Enti è stata prorogata al 15 giugno 2019.

La circolare, come di consueto, fornisce anche delle indicazioni sui vincoli di finanza pubblica e sulla loro applicazione aggiornata rispetto alle costanti pronunce della Corte dei Conti. Da qualche anno il MEF si sta avventurando anche in interpretazioni normativa relative all’applicazione degli istituti contrattuali.

Tra gli istituti che l’RGS indica come le principali novità del sistema di rilevazione, dando di fatto tramite l’aspetto tecnico delle anomalie nelle tabella di raccolta dei dati un’interpretazione della norma contrattuale, le progressioni economiche orizzontali.

Progressioni Economiche Orizzontali Dipendenti Pubblici: qui le indicazioni ARAN.

Progressioni Orizzontali e lettura del Conto Annuale

Alla pagina 155 dell’allegato alla circolare 5 del 16 maggio 2019 si legge infatti che, riguardo alle progressioni economiche orizzontali, dal CCNL

“è confermata l’indicazione che “riferito ad un numero limitato di dipendenti” da intendersi riferito a non oltre il 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura, così come si conferma la richiesta di conoscere se rispettato nel 2018 il principio di non retrodatazione della decorrenza economica e giuridica oltre il 1° gennaio della conclusione del procedimento; l’art.16, comma 7, del CCNL delle Funzioni locali prevede: “L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie”

L’interpretazione che viene data dall’RGS quindi rileva che la quota limitata di dipendenti da intendersi riferito al 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura. Proviamo però a leggere le indicazioni che si derivano dall’art. 16 del CCNL stipulato in data 21.5.2018.

Al comma 2 infatti si legge che “La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6.” quindi la quota limitata di dipendenti va determinata tenendo conto degli effetti del comma 6 sulla platea degli aventi diritto.

Se quindi si prendesse per buona l’interpretazione del contratto da parte di un Ente che si deve limitare alla rilevazione dei dati, è vero che nell’anno successivo all’applicazione dell’istituto delle progressioni economiche orizzontali per, mettiamo, al massimo del 50% del personale la platea degli aventi diritto è ridotta del personale che ha usufruito della progressione in virtù del limite minimo di 24 mesi per poter accedere alla progressione.

Alcuni esempi

Proviamo a semplificare: in un ente di 10 dipendenti, se facesse la progressione economica il 50% del personale nell’anno 2019, nel 2020 gli aventi diritto ad accedere alla procedura sarebbero i residui 5 dipendenti. Applicando la quota del 50% (arrotondata per eccesso, per difetto? Boh!) potrebbe accedere alla progressione economica orizzontale un massimo di 2 dipendenti.

Il riferimento al comma 6 però ci da un’indicazione chiara di come si deve calcolare la platea relativamente agli aventi diritto: quelli che hanno almeno due anni di anzianità nella categoria economica. Perciò, nel nostro ipotetico ente, nell’anno 2021 potrebbe accedere alla PEO il 50% dei dipendenti che hanno il requisito del comma 6 ovvero 4 dipendenti (il 50% di quelli che hanno 24 mesi di anzianità, ovvero 8 tolti i due dipendenti che hanno avuto la progressione nell’anno 2020).

Normativa contrattuale

La norma contrattuale non indica un diverso arco contrattuale in quanto le risorse sono determinate annualmente dal Contratto Decentrato Integrativo e quindi non esistono previsioni di percentuali di personale che accede alla progressione: il CCNL indica che le progressioni avvengono nel limite delle risorse effettivamente disponibili.

L’art. 68 comma 2 prevede infatti che “Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate (alle …) progressioni economiche, con decorrenza nell’anno di riferimento, finanziate con risorse stabili”.

Quindi le progressioni economiche sono definite nell’ambito delle risorse destinate annualmente a tale istituto: questo chiarisce che applicare la percentuale indicata dal MEF su una platea che tenga conto delle progressioni per un arco superiore all’anno risulta chiaramente non coerente con la norma contrattuale. L’unico personale da escludere dalla platea degli aventi diritto è quello indicato nell’art. 16 comma 6 del vigente CCNL.

Ci si deve soffermare anche sul principio di non retrodatazione indicato dalla circolare e declinato con la richiesta “di conoscere se rispettato nel 2018 il principio di non retrodatazione della decorrenza economica e giuridica oltre il 1° gennaio della conclusione del procedimento”.

Conclusioni

Chiaramente la Ragioneria Generale dello Stato confonde la conclusione del procedimento relativo all’istituto della progressione economica orizzontale con la previsione del CCNL che indica l’impossibilità di prevedere una decorrenza “anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale si sottoscrive il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto”.

Quindi il contratto individua come limite di retrodatazione l’anno in cui viene sottoscritto: non sarà quindi possibile dare decorrenza dal 1° gennaio 2018 alle progressioni economiche se il CCDI 2018 è stato sottoscritto dopo il 1° gennaio 2019 e quindi “in ritardo”.

Contrariamente a quanto indicato dalla Ragioneria dello Stato l’Ente che ha sottoscritto il Contratto Decentrato anche in data 31 dicembre 2018 ma conclude il procedimento, con l’approvazione della graduatoria al fine di attribuire le progressioni e tutti i successivi adempimenti, nel 2019 può attribuire le stesse con i benefici economici connessi a partire dal 1° gennaio 2018 se così previsto nel CCDI.

Sarebbe opportuno ricordare al Ministero, anche per evitare madornali errori, quanto previsto dalle leggi e richiamato dall’art. 2 comma 7 del CCNL 21.5.2018:

“Le clausole dei contratti collettivi nazionali possono essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.”

Fonte: Funzione Pubblica CGIL Bergamo - articolo di Dino Pusceddu
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