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Nuova proroga per gli ammortizzatori Sociali Covid-19 nel Decreto Fiscale

lentepubblica.it • 10 Novembre 2021

proroga-ammortizzatori-sociali-covid-19-decreto-fiscaleLa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Fiscale sblocca una serie di norme in materia di lavoro, tra le quali troviamo la proroga per gli ammortizzatori Sociali Covid-19.


Nello specifico, all’art. 11 del Decreto, troviamo la voce “Trattamenti di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica e blocco dei licenziamenti per motivi economici”.

La proroga per gli ammortizzatori Sociali Covid-19 nel Decreto Fiscale

Nello specifico elenchiamo qui di seguito quali sono le novità introdotte dal Decreto Fiscale.

Assegno ordinario e di Cassa Integrazione salariale in deroga

I datori di lavoro indicati all’art. 8, comma 2, del Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni in L. n. 69/2021) possono presentare – per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente Decreto Legge – domanda di Assegno ordinario e di Cassa Integrazione salariale in deroga (di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza versamento di contributo addizionale (comma 1).

Il trattamento spetta ai datori a cui sia stato già autorizzato interamente il periodo di 28 settimane di cui all’art. 8, comma 2, del Decreto Sostegni (comma 3).

Domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale

I datori di lavoro di cui all’art. 50 bis, comma 2, del Decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021) possono presentare – per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente Decreto Legge – domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale (di cui agli artt. 19 e 20 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza versamento di contributo addizionale (comma 2).

Il trattamento spetta decorso il periodo autorizzato ai sensi dell’art. 50 bis, comma 2, del Decreto Sostegni bis (comma 3).

Assegno ordinario

Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015) provvedono ad erogare l’Assegno ordinario secondo le modalità previste dal presente Decreto Legge (comma 6).

Preclusioni e sospensioni

Ai datori di lavoro sopra menzionati, per la durata della fruizione del trattamento, resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991, nonché – indipendentemente dal numero dei dipendenti – il recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. n. 604/1966), con sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966.

Tali preclusioni e sospensioni non trovano applicazione nelle ipotesi di:

  • licenziamenti per cessazione definitiva dell’attività oppure per cessazione dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
  • fallimento (commi 7 e 8).

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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